Ordinanza n. 2859/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. III, che aveva definito il giudizio concernente il rilascio di un compendio e la demolizione di opere abusive
Esito
Favorevole al ricorrente (società privata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania, chiedendone la sospensione cautelare. Nelle more del giudizio cautelare, la società e il Comune hanno stipulato, il 28 aprile 2026, un accordo sostitutivo volto a garantire il regolare svolgimento della stagione balneare. L'accordo ha differito al 31 dicembre 2026 la data del rilascio del compendio, previa demolizione delle opere abusive, prevedendo specifiche controprestazioni a carico della società e, tra queste, la rinuncia all'appello entro il 30 ottobre 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare, ritenendo di sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata fino al 30 ottobre 2026, termine entro il quale era prevista la rinuncia all'appello in attuazione dell'accordo sostitutivo. Non è stata definita la controversia nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata disposta la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito nel primo trimestre del 2027.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sull'istanza cautelare in appello.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il giudice può sospendere temporaneamente l'esecutorietà della sentenza impugnata quando le parti abbiano raggiunto un accordo sostitutivo che differisca l'esecuzione degli obblighi controversi e preveda, quale controprestazione, la rinuncia al giudizio entro un termine determinato.
- La sospensione cautelare può essere limitata temporalmente al periodo necessario per consentire l'attuazione dell'accordo raggiunto tra le parti, senza anticipare la decisione sul merito dell'appello.
- La stipulazione di un accordo sostitutivo tra amministrazione e privato può costituire il presupposto concreto per una misura cautelare provvisoria sull'esecutorietà della sentenza impugnata, in funzione del regolare svolgimento di un'attività stagionale e della gestione coordinata degli obblighi di rilascio e demolizione.
Come è indicizzato
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