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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31584/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento con cui l'Ufficio richiedeva il versamento di IRAP, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2005, oltre a una pretesa per omesso versamento IVA poi definita dal contribuente in corso di giudizio mediante ravvedimento operoso. Il contribuente, dottore commercialista associato a uno studio professionale, svolgeva anche in via separata l'attività di sindaco effettivo in collegi sindacali di società, con partita IVA autonoma e fatturazione distinta. Sosteneva di non essere soggetto a IRAP perché l'attività di sindaco era svolta senza autonoma organizzazione, con il solo ausilio di un computer e di un'autovettura, senza utilizzare l'organizzazione dello studio associato né altra struttura organizzata. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente annullando l'atto; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa considerazione da parte della CTR del fatto che la pretesa IVA era venuta meno e che il giudizio doveva riguardare solo l'IRAP, con conseguente possibile ultrapetizione o comunque decisione non aderente ai limiti dell'appello; 2) violazione dell'art. 2 della L. n. 446 del 1997, contestando la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, poiché l'attività di sindaco era distinta da quella svolta nello studio associato, i compensi erano separatamente fatturati e non risultavano indici di fruizione dell'organizzazione dello studio o di impiego di una struttura eccedente il minimo indispensabile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva affermato in via presuntiva l'assoggettabilità a IRAP del professionista associato anche per l'attività di sindaco, ma senza verificare in concreto la possibilità di scorporare i compensi e senza riscontrare specifici indici di utilizzo dell'organizzazione dello studio associato o di una autonoma organizzazione riferibile all'attività di sindaco. Non emergendo dal materiale di causa elementi tali da giustificare l'imposizione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per censurare il silenzio della CTR sulla sopravvenuta definizione della pretesa IVA

  • art. 2 L. 24 dicembre 1997, n. 446

    richiamato quale norma che individua il presupposto dell'IRAP; la Corte, nel caso concreto, esclude che possa presumersi automaticamente la sussistenza dell'autonoma organizzazione solo perché il professionista opera in forma associata, dovendo invece emergere indici concreti di tale organizzazione

  • Sez. 5, n. 766/2019

    citata a sostegno del principio per cui occorre verificare specifici indici dell'utilizzazione della struttura associata, come sostituzioni, segreteria, locali o servizi comuni, per ritenere integrato il presupposto dell'imposta

Massime di principio

  • Ai fini dell'IRAP, l'esercizio di una professione in forma associata non comporta automaticamente l'imponibilità anche dell'attività svolta separatamente dal professionista: il giudice deve verificare in concreto se l'attività contestata sia sostenuta da autonoma organizzazione o tragga effettivo vantaggio dalla struttura associata.
  • Quando il professionista svolga attività diverse con contabilità e fatturazione distinte, il giudice deve esaminare se i relativi compensi siano scorporabili e se manchino elementi sintomatici di utilizzo dell'organizzazione comune; in difetto di tali indici, non può essere affermata la debenza dell'IRAP sulla base di una mera presunzione.
  • La motivazione della decisione tributaria deve confrontarsi con il perimetro effettivo della pretesa oggetto di giudizio; ove una parte della pretesa sia venuta meno, il giudice non deve decidere sulla base di un quadro non più corrispondente all'oggetto controverso.
  • L'autonoma organizzazione non può essere desunta da strumenti minimi e ordinari dell'attività professionale, quando non risultino mezzi eccedenti il minimo indispensabile né l'impiego di lavoro altrui o di servizi comuni idonei a qualificare la struttura organizzata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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