Sentenza n. 1816/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Toscana, Sezione I, n. -OMISSIS-resa inter partes, concernente la conferma della validità della revoca del brevetto militare di paracadutismo allegata autocertificazione reddito per esenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto le domande dirette a contestare la revoca o il mancato mantenimento del brevetto militare di paracadutismo e l’inerzia dell’Amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva impugnato la sentenza del TAR Toscana relativa alla revoca del brevetto militare di paracadutismo, disposta nel 2006 a seguito della sopravvenuta inidoneità fisica, e alle successive comunicazioni dell’Amministrazione. In primo grado aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di autotutela, l’annullamento della comunicazione dello Stato Maggiore dell’Esercito dell’8 aprile 2019, il risarcimento del danno da ritardo e il riconoscimento del diritto alla conservazione del brevetto ai sensi della circolare n. 6479, edizione 2009. L’appellante ha dedotto: l’assenza di un onere di impugnazione immediata dell’atto del 14 settembre 2006, ritenuto privo di portata provvedimentale; l’applicabilità della circolare del 2009, che avrebbe consentito la conservazione del brevetto in caso di inidoneità dipendente da causa di servizio; l’incompetenza dell’organo che aveva disposto la revoca e il difetto di motivazione dell’atto; l’erronea equiparazione tra esonero e revoca; la violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento, legittimo affidamento e dell’art. 21-nonies l. 241/1990, in relazione alle successive richieste rimaste senza riscontro. L’Amministrazione ha eccepito, tra l’altro, la tardività della mancata impugnazione dell’atto originario e la natura meramente confermativa degli atti successivi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il rigetto del ricorso di primo grado. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, poiché il dispositivo della sentenza appellata recava formalmente la statuizione di rigetto; tuttavia, ha esaminato nel merito le censure, reputandole infondate. L’atto del 14 settembre 2006, o comunque il provvedimento del 14 giugno 2006 cui esso si riferiva, aveva contenuto sostanzialmente provvedimentale, perché aveva disposto il ritiro del precedente brevetto e modificato in peius lo status del militare. L’interessato ne aveva avuto conoscenza almeno dal 2015 e, pur avendone riconosciuto la natura lesiva chiedendone l’annullamento in autotutela, non lo aveva tempestivamente impugnato. Le successive iniziative amministrative non avevano riaperto l’istruttoria e gli atti successivi erano meramente interlocutori o confermativi, quindi non autonomamente impugnabili. La circolare n. 6479, edizione 2009, non era applicabile alla revoca del 2006, poiché all’epoca era vigente l’edizione del 1992, che prevedeva l’esonero dall’esercizio della qualifica in caso di permanente inidoneità fisica senza eccezioni per gli eventi dipendenti da causa di servizio. Secondo il giudice, tale esonero equivaleva sostanzialmente a una revoca per sopravvenienze, poiché una qualifica non esercitabile non conservava utilità. Le censure relative all’incompetenza e al difetto di motivazione dell’atto originario non potevano essere esaminate, essendo ormai precluse dalla mancata tempestiva impugnazione; inoltre, l’eventuale incompetenza sarebbe stata relativa e non avrebbe determinato nullità per difetto assoluto di attribuzione. Il comportamento dell’Amministrazione e il silenzio sulle successive istanze non incidevano sulla legittimità dell’atto originario né configuravano un provvedimento tacito, in assenza dei presupposti normativi del silenzio-assenso. Non poteva infine essere invocato il legittimo affidamento, poiché il militare aveva mostrato di conoscere la portata lesiva dell’atto e ne aveva chiesto la rimozione in autotutela senza impugnarlo. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
circolare n. 6479, edizione 1992, del Comando delle Forze Operative Terrestri
“nelle ipotesi di permanente inidoneità fisica contemplava solo l’esonero dall’esercizio delle qualifiche conseguite da brevetto senza fare alcuna eccezione per gli eventi dipendenti da causa di servizio”
È la disciplina vigente al momento della revoca del 2006 e non prevedeva la conservazione del brevetto in caso di permanente inidoneità fisica dipendente da causa di servizio.
circolare n. 6479, edizione 2009, del Comando delle Forze Operative Terrestri
la definitiva revoca del brevetto non può intervenire ove la inidoneità fisica a svolgere le attività che caratterizzano le varie qualifiche dipenda da eventi riconducibili a causa di servizio
La disciplina del 2009, favorevole alla conservazione del brevetto in caso di inidoneità dipendente da causa di servizio, non è applicabile retroattivamente alla revoca disposta nel 2006.
art. 21-septies l. 241/1990
La censura di nullità per difetto assoluto di attribuzione non è fondata quando, al più, sia configurabile una mera incompetenza relativa; quest’ultima è soggetta al termine decadenziale di impugnazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il richiamo all’annullamento d’ufficio e all’autotutela non consente di superare la mancata tempestiva impugnazione dell’atto originario né attribuisce autonoma lesività agli atti meramente confermativi.
art. 88 d.lgs. 104/2010
È stato richiamato dall’appellante in relazione al dedotto difetto di motivazione della sentenza, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque infondato l’appello.
Massime di principio
- Un atto amministrativo ha natura provvedimentale e deve essere tempestivamente impugnato quando, indipendentemente dalla veste formale, dispone il ritiro di un precedente titolo e produce una modificazione peggiorativa della posizione giuridica del destinatario.
- Le istanze di autotutela e le successive comunicazioni meramente interlocutorie o confermative non riaprono il termine per impugnare il provvedimento originario e non sono autonomamente lesive, salvo che comportino una rinnovata istruttoria e una nuova valutazione sostanziale degli interessi.
- La disciplina amministrativa applicabile alla legittimità di un provvedimento è, in linea generale, quella vigente al momento della sua adozione; una disciplina successiva più favorevole non può essere applicata retroattivamente in assenza di una specifica previsione.
- L’esonero dall’esercizio di una qualifica, quando l’inidoneità fisica permanente impedisce ogni concreta utilizzazione della qualifica stessa, può essere equiparato sostanzialmente alla revoca per sopravvenienze ai fini della valutazione della lesività dell’atto.
- La mancata tempestiva impugnazione dell’atto originario preclude la successiva deduzione dei vizi di incompetenza relativa e di difetto di motivazione; il difetto assoluto di attribuzione, idoneo a determinare la nullità, non ricorre per la mera violazione delle regole di competenza interna o relativa.
- Il comportamento inerte dell’amministrazione non configura un provvedimento tacito né consolida un legittimo affidamento se manca una specifica previsione normativa di silenzio-assenso e il destinatario aveva già piena conoscenza della portata lesiva di atti formali precedenti.
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