Ordinanza n. 146/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Prefetto della Provincia di Taranto, prot. n. -OMISSIS-, del 29 agosto 2024, notificato il successivo 03 settembre 2024, con il quale ha revocato, al sig. -OMISSIS-, la licenza di porto d’armi per difesa personale, rilasciata in data 03 febbraio 2020 e rinnovata in data 08 gennaio 2024, ed ha, contestualmente vietato la detenzione di armi e munizioni; - del verbale dei Carabinieri della Compagnia di Taranto, in data 09 maggio 2024, di ritiro cautelare del libretto personale per licenza di porto d’armi n. -OMISSIS- rilasciato in data 03 febbraio 2020 dal Prefetto di Taranto, della relativa licenza di porto d’armi a difesa personale, di armi e munizioni da lui denunciate il 09 febbraio 2021 (nochè dei titoli autorizzativi a vendere e riparare armi e materiali esplodenti, presso l’armeria -OMISSIS- a Taranto, via -OMISSIS-; - degli accertamenti dei Carabinieri di Taranto, trasmessi alla Procura di Taranto in data 07 giugno 2024; - degli accertamenti dei Carabinieri di Taranto, trasmessi alla Procura di Taranto in data 17 giugno 2024; - degli accertamenti dei Carabinieri di Taranto prot. NR. -OMISSIS-, trasmessa al GIP in data 01 luglio 2024, limitatamente alla parte in cui così riporta “All’esito del controllo è emerso che nr. 21 armi (pistole e rivoltelle)” (…)”risultavano essere posizionate all’interno di un cartone, collocato sotto un banco di lavoro, posto all’esterno del locale blindato in violazione alla normativa che prevede la custodia delle stesse in cassaforte” (pag.2- righe 1-4-5-6); nella parte in cui così riporta “(…) è stato accertato che le armi che di fatto erano in carico alla persona fisica di -OMISSIS-, quale titolare di porto d’armi n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Taranto in data 18 dicembre 2018, che dovevano essere custodite presso la propria abitazione sita in Taranto, via -OMISSIS-, di fatto erano custodite all’interno del locale armeria” ; dove riporta che “iIl titolare dell’armeria non è stato in grado di riferire le informazioni circa le tre pistole sopra indicate, nonostante la consultazione, avvenuta alla presenza dei militari, delle comunicazioni all’Autorità di P.S. Durante l’ispezione si è constatata la non corretta tenuta dei registri da parte del titolare dell’armeria, in particolare, nella parte in cui dovrebbe essere indicato lo scarico degli armamenti. In molti casi si è giunti all’individuazione dei dati relativi al detentore dell’arma consultando la banca dati” (pag. 3- righe da 1 a 16), nonchè di ogni altro verbale, anche non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto; e per la restituzione della licenza di porto d’armi per difesa personale, rilasciata in data 03 febbraio 2020 e rinnovata in data 08 gennaio 2024, del libretto porto d’armi n. -OMISSIS- e delle armi e munizioni, dal medesimo denunciate in data 09 febbraio 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della licenza di porto d’armi per difesa personale e contestuale divieto di detenzione di armi e munizioni, unitamente agli atti di ritiro cautelare e agli accertamenti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il decreto con cui il Prefetto di Taranto aveva revocato la licenza di porto d’armi per difesa personale, rinnovata pochi mesi prima, e vietato la detenzione di armi e munizioni. Sono stati contestati anche il verbale dei Carabinieri di ritiro cautelare del libretto, della licenza, delle armi e delle munizioni, nonché gli accertamenti trasmessi alla Procura e al GIP, riguardanti, tra l’altro, la custodia di numerose armi in uno scatolone collocato fuori dal locale blindato, la custodia in armeria di armi formalmente detenute presso l’abitazione del titolare e irregolarità nella tenuta dei registri. Il ricorrente ha valorizzato la sopravvenuta assoluzione penale, anche con la formula “perché il fatto non sussiste”, deducendo l’illegittimità dei presupposti fattuali e dell’istruttoria amministrativa, nonché vizi di illogicità, contraddittorietà, erroneità e travisamento dei fatti e carenze motivazionali, anche in relazione alla mancata specifica valutazione della propria personalità e delle osservazioni presentate nel procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, ritenendo il ricorso, a una sommaria delibazione, infondato. In materia di licenze di pubblica sicurezza l’Autorità dispone di ampia discrezionalità nella valutazione complessiva dell’affidabilità del titolare; non è necessario un abuso oggettivo e accertato delle armi, essendo sufficiente che gli elementi conoscitivi acquisiti, anche assistiti da mero fumus, non consentano di ritenere garantita l’assenza di rischio di abuso. La successiva assoluzione penale non incide, allo stato, sulla legittimità del decreto, che deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, in rapporto alla situazione esistente al momento dell’adozione. Le vicende penali potevano riguardare profili diversi da quelli considerati dall’Amministrazione: la sentenza penale aveva infatti segnalato possibili violazioni relative all’omessa diligenza nella custodia delle armi e all’irregolare tenuta dei registri, estranee al capo d’imputazione. L’istruttoria amministrativa non è quindi apparsa affetta da illogicità, contraddittorietà, erroneità o travisamento. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione del decreto, che aveva espressamente valutato le osservazioni dell’interessato; non era necessaria una confutazione analitica di ogni argomentazione né una specifica valutazione della personalità del ricorrente. Il TAR ha fatto salvi eventuali successivi provvedimenti dell’Amministrazione, su rinnovata istanza, alla luce dell’assoluzione intervenuta. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, esaminata dal TAR nella presente fase incidentale.
artt. 38, comma 6, e 39, comma 6, R.D. n. 773/1931
omessa diligenza nella custodia delle ventinove armi rinvenute nello scatolone
Sono richiamati dalla sentenza penale quali possibili profili di violazione relativi alla custodia delle armi, distinti dal reato oggetto del procedimento penale.
art. 35 R.D. n. 773/1931
omessa regolare tenuta del registro
È richiamato in relazione alle irregolarità nella tenuta del registro dell’armeria.
art. 20 l. n. 110/1975
omessa diligenza nella custodia delle ventinove armi rinvenute nello scatolone
È richiamato dalla sentenza penale quale possibile disposizione applicabile alle modalità di custodia delle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La revoca o il diniego di una licenza di pubblica sicurezza può essere legittimamente fondato su una valutazione probabilistica dell’affidabilità del titolare: non è necessario che sia stato accertato un effettivo abuso delle armi, quando gli elementi acquisiti dall’Autorità non offrano piena garanzia di un uso corretto e non abusivo.
- Nella materia delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, l’Amministrazione può valorizzare anche circostanze di fatto assistite da un mero fumus, purché esse siano idonee, nel loro complesso, a porre in dubbio l’affidabilità del titolare della licenza.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; una successiva assoluzione penale non determina automaticamente l’illegittimità originaria dell’atto, ferma la possibilità di chiedere all’Amministrazione un riesame alla luce degli elementi sopravvenuti.
- L’assoluzione penale non esclude di per sé la rilevanza amministrativa di condotte o circostanze diverse da quelle comprese nel capo d’imputazione, purché tali elementi siano autonomamente valutati dall’Autorità di pubblica sicurezza ai fini dell’affidabilità del titolare della licenza.
- La motivazione di un provvedimento di pubblica sicurezza che valuti espressamente le osservazioni dell’interessato non deve necessariamente confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva né contenere una specifica disamina della personalità del destinatario, quando esponga adeguatamente le ragioni della ritenuta inaffidabilità.
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