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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5751/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del tribunale di Catania che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere precedentemente revocata dal GIP. La ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione (art. 274 c.p.p.) nonché violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Sosteneva che la revoca operata dal GUP si basava su plurime circostanze non riconducibili al mero decorso del tempo e che il tribunale non avrebbe effettivamente valutato la persistenza delle esigenze cautelari, avendo invece accolto in modo apodittico le argomentazioni del P.M. e trascurato i rilievi difensivi ex art. 299 c.p.p.; rilevava inoltre una supposta disparità di trattamento rispetto ad altri imputati nei quali la misura sarebbe venuta meno per il decorso dei termini massimi di custodia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e difetto di specificità estrinseca. Ha ritenuto che la ricorrente non abbia adeguatamente confrontato le argomentazioni del provvedimento impugnato, avendo omesso di contestare la motivazione del tribunale che aveva richiamato: la doppia presunzione connessa al reato associativo e al reato ex art. 73 DPR 309/90; l'assenza di resipiscenza o collaborazione; precedenti e pendenze specifiche successive ai fatti; il delitto di evasione; la reiterazione dell'attività di spaccio anche durante gli arresti domiciliari. Il tribunale aveva inoltre motivato la non rilevanza della prossima scadenza dei termini, osservando che non era già maturata una scadenza e che eventuali differenze tra coindagati dipendevano da strategie difensive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina il reclamo del P.M. avverso le decisioni del GIP in materia cautelare; qui è richiamata a indicare l'origine dell'impugnazione che ha portato al ripristino della custodia.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sul contenuto e forma della motivazione. La ricorrente lamentava violazione di tale articolo per motivazione insufficiente; la Corte ha ritenuto invece che il giudice di merito avesse fornito motivazione adeguata e dettagliata.

  • art. 3 Costituzione

    Principio di eguaglianza invocato dalla ricorrente per presunta disparità di trattamento. La Corte ha escluso violazione in assenza di elementi che dimostrassero trattamenti comparabili e ha osservato che eventuali differenze erano dovute a cause processuali diverse.

  • art. 299 c.p.p.

    Rinvio ai rilievi difensivi che il giudice avrebbe dovuto valutare; la Corte ha rilevato che i rilievi non sono stati portati con la specificità necessaria per mettere in dubbio le valutazioni del tribunale.

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma sul traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ed il tribunale hanno dato rilievo alla connotazione del reato quale elemento aggravante nella valutazione cautelare (richiamata la "doppia presunzione").

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le spese del procedimento di impugnazione: la ricorrente, per l'inammissibilità, è stata condannata alle spese e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, valutato in via equitativa.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata quale criterio per la quantificazione equitativa della somma a carico della ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma ha comunque disposto il pagamento in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo in Cassazione un provvedimento cautelare occorre specificare e correlare puntualmente le censure alle ragioni esposte dal giudice di merito; argomentazioni generiche o non confrontate con la motivazione del provvedimento sono inammissibili.
  • La mera allegazione del decorso del tempo, senza dimostrare che i termini massimi siano effettivamente scaduti o che ciò abbia inciso sulle esigenze cautelari, ha scarso rilievo se il giudice ha motivato l'esistenza di concreti elementi di pericolosità o reiterazione del reato.
  • Il principio di eguaglianza va prospettato con confronti concreti e omogenei; le differenze di trattamento sono rilevanti solo se risultano comparabili le situazioni di fatto e di diritto e non possono essere ricondotte a strategie difensive o ad elementi processuali diversi.
  • Quando il giudice richiama elementi quali precedenti specifici, mancata collaborazione, reiterazione del comportamento delittuoso o pericolosità attuale, il difensore deve offrire elementi contrari specifici (prove, riferimenti temporali, fatti nuovi) per mettere in discussione la persistenza delle esigenze cautelari.
  • Le censure di vizio di motivazione devono indicare in che punto e in quale modo la motivazione è contraddittoria, insufficiente o manifestamente illogica; la semplice asserzione di motivazione 'apodittica' senza puntuale focalizzazione è spesso inammissibile.

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