Ordinanza n. 13344/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM di diniego della cittadinanza italiana del Ministero dell’interno emesso in data 10.09.2024 e notificato in data 30.09.2024, K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'Interno il 10 settembre 2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, notificato il 30 settembre 2024. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto, con precedente ordinanza collegiale, l'acquisizione della relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento del diniego. La documentazione è stata depositata dall'amministrazione e resa visibile al ricorrente nella camera di consiglio. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione riservata richiesta e della possibilità per il ricorrente di visionarla. Ha ritenuto non necessario acquisire ulteriori atti dall'amministrazione. Non ha deciso il merito della domanda di annullamento: ha rinviato la trattazione di merito a un'udienza pubblica, che sarà fissata con separato decreto, tenendo conto dell'ordine cronologico e di eventuali motivate istanze di prelievo. Ha disposto gli adempimenti di segreteria e l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 8 All. 1 c.p.a.
tenendo conto dell'ordine cronologico e di eventuali motivi di urgenza rappresentati con istanza di prelievo motivata nel rispetto dei criteri di cui all’art. 8 ALL.1 CPA
Il riferimento è utilizzato per individuare i criteri di fissazione dell'udienza pubblica e dell'eventuale trattazione prioritaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo dispone l'acquisizione di documentazione riservata posta a fondamento di un provvedimento e l'amministrazione la deposita, il giudice può ritenere esaurita l'istruttoria ove la parte ricorrente abbia potuto prenderne visione e non risultino necessari ulteriori atti.
- La possibilità per la parte ricorrente di visionare la documentazione acquisita in esecuzione di un'ordinanza istruttoria non comporta, di per sé, la definizione del giudizio: se il merito non è ancora maturo per la decisione, la causa deve essere rinviata alla successiva udienza pubblica.
- La fissazione dell'udienza pubblica può essere rimessa a un separato decreto, secondo l'ordine cronologico e tenendo conto di eventuali motivate istanze di prelievo conformi ai criteri processuali applicabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 81/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 82/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 83/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 84/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 85/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 86/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →