Sentenza n. 722/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento della nota prot. n. 1096 del 1°.2.2024, avente ad oggetto “Notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’Ordinanza di demolizione n. 33/2021 relativa alla rimessa in pristino ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per opere realizzate in via Caorsi s.n. e di cui al N.C.T. fg. 21 map. 558 e map. 480”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, con dichiarazione di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area interessata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’atto comunale che aveva accertato la mancata integrale esecuzione dell’ordinanza di rimessione in pristino n. 33/2021 e dichiarato l’acquisizione dell’area di sedime. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 10 della legge n. 765/1967 e dell’art. 31 della legge n. 1150/1942, oltre a eccesso di potere, erroneità o falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione sulla risalenza dei manufatti e sviamento. In particolare, ha sostenuto che nuove fotografie reperite presso l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione avrebbero dimostrato l’esistenza dei manufatti già nel 1944, anteriormente all’estensione generalizzata dell’obbligo di licenza edilizia. Ha inoltre rappresentato di avere iniziato i lavori di demolizione nelle more del giudizio e chiesto il rinvio dell’udienza per completarli.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che l’ordinanza di demolizione era già stata confermata sia dal TAR sia dal Consiglio di Stato e che il termine per adempiere era definitivamente decorso. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, la mancata demolizione entro novanta giorni determina automaticamente l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime; l’atto successivo di accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa ed è vincolato, non discrezionale. Anche considerando l’interpretazione più favorevole al privato sugli effetti della sospensione cautelare del termine, l’Amministrazione aveva comunque concesso un ulteriore termine sino al 22 ottobre 2023, inutilmente decorso. Le demolizioni iniziate nel 2026 sono state ritenute irrilevanti, poiché l’acquisizione si era perfezionata anteriormente all’atto impugnato; il precedente invocato dal ricorrente riguardava una fattispecie diversa, nella quale l’ordine era stato integralmente eseguito prima dell’acquisizione. Le nuove fotografie non potevano essere utilizzate per contestare l’atto di acquisizione, essendo eventualmente deducibili mediante revocazione straordinaria contro la precedente sentenza del Consiglio di Stato, quale scoperta di documenti decisivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
se il responsabile dell’abuso [...] non provvede al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione a demolire, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune
La mancata esecuzione dell’ordine di demolizione entro il termine previsto produce automaticamente l’effetto acquisitivo; il successivo atto amministrativo ha natura dichiarativa e costituisce esercizio di un potere vincolato.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
l’atto di accertamento dell’inottemperanza, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari
L’accertamento notificato dell’inottemperanza consente l’immissione nel possesso e la trascrizione, formalizzando un’acquisizione già prodottasi per legge.
art. 10 legge n. 765/1967
È richiamato nel precedente giudizio in relazione all’estensione dell’obbligo di licenza edilizia all’intero territorio comunale; le nuove prove sulla preesistenza dei manufatti non possono essere fatte valere nel giudizio sull’acquisizione.
art. 31 legge n. 1150/1942
È richiamato insieme all’art. 10 della legge n. 765/1967 in relazione alla disciplina storica dell’obbligo di titolo edilizio.
art. 106 c.p.a.
Consente la revocazione delle sentenze amministrative nei casi previsti dalla legge; il giudice lo indica quale possibile rimedio per far valere la scoperta di documenti decisivi dopo la sentenza.
art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c.
documenti decisivi, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario
La scoperta successiva di documenti decisivi, non producibili nel precedente giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, può fondare la revocazione straordinaria.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
È richiamato quale base dell’opposizione dell’amministrazione e della conseguente trasposizione del ricorso straordinario nel giudizio davanti al TAR.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 si produce automaticamente per effetto della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione entro il termine di legge; l’atto successivo di accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa e contenuto vincolato, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza e del decorso del termine.
- Una demolizione iniziata o eseguita dopo il perfezionamento dell’acquisizione gratuita non incide sull’effetto ablativo già prodotto, anche se interviene prima o durante il giudizio contro l’atto di accertamento; è rilevante soltanto l’integrale ottemperanza intervenuta prima del perfezionamento dell’acquisizione.
- Quando l’ordine di demolizione è stato definitivamente confermato in giudizio, nuove prove sulla legittimità o sulla preesistenza dei manufatti non possono essere utilizzate per impugnare l’atto successivo di accertamento dell’inottemperanza; se ne ricorrono i presupposti, devono essere fatte valere mediante revocazione straordinaria della sentenza che ha definito il giudizio sull’ordinanza demolitoria.
- Anche in presenza di controversie sul modo in cui la sospensione cautelare o l’annullamento in primo grado incidano sul termine per ottemperare, l’acquisizione resta legittima quando, applicando il criterio più favorevole al privato, il termine di novanta giorni sia comunque decorso inutilmente, eventualmente considerando l’ulteriore termine concesso dall’amministrazione.
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