Cassazione Penale, Sentenza n. 8912/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Galarza impugna per violazione di legge e carenza di motivazione la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i reati 'satellite' (sentenza GUP 14/07/2014), denunciando che il Tribunale ha applicato un aumento omnicomprensivo senza motivare distintamente l'incremento per ciascun reato in continuazione. Il Procuratore della Repubblica deduce che la rideterminazione ha illegittimamente modificato anche la pena pecuniaria, mentre la declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale (sent. n.40/2019) aveva riguardato solo la pena detentiva minima prevista dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e non la sanzione pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i ricorsi, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia violato il principio stabilito dalle Sezioni Unite (Pizzone) omettendo la motivazione distinta e proporzionata per ciascun aumento relativo ai reati satellite e abbia illegittimamente rideterminato anche la pena pecuniaria, non oggetto della pronuncia di incostituzionalità (Corte cost. n.40/2019).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 (e comma 1-bis)
art. 73, comma 1; richiamato anche art. 73, comma 1-bis
La pronuncia di incostituzionalità (Corte cost. n.40/2019) ha riguardato la pena detentiva minima prevista dal comma 1; la sanzione pecuniaria non è stata investita dalla declaratoria e pertanto non poteva essere rideterminata dal giudice dell'esecuzione in seguito a quella pronuncia.
codice penale, art. 133
I parametri di individualizzazione della pena sono richiamati dal giudice, ma l'invocazione generica agli stessi non sostituisce la motivazione distinta richiesta per ciascun aumento in caso di reato continuato.
codice penale, art. 81
Il giudice deve rispettare i limiti dell'art. 81 nella determinazione complessiva delle pene e motivare per consentire il controllo sul rispetto del rapporto di proporzione tra le pene.
Costituzione, art. 27
La funzione rieducativa della pena è criterio di riferimento anche nella motivazione della determinazione sanzionatoria complessiva e degli aumenti per continuazione.
Cassazione Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
Principio secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve individuare il reato piu grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; la motivazione richiesta è proporzionata all'entità dell'aumento e serve a verificare l'assenza di un cumulo surrettizio.
Cassazione, n. 20538 del 2024
Pronuncia di legittimità precedente che aveva già annullato la precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione e ha imposto la rideterminazione dell'aumento per continuazione, richiamata nel processo in esame.
Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2019
Ha dichiarato l'incostituzionalità limitatamente alla pena detentiva minima dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990; non ha investito la sanzione pecuniaria, che quindi resta pienamente vigente.
Massime di principio
- Quando una dichiarazione di incostituzionalità investe solo una specifica componente della pena (es. minimo detentivo), il giudice dell'esecuzione non può estendere automaticamente la rideterminazione anche ad altre sanzioni (es. multa) non toccate dalla pronuncia costituzionale.
- In caso di reato continuato il giudice deve calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; una motivazione meramente complessiva e generica è insufficiente e determina annullamento in cassazione.
- La motivazione richiesta per gli aumenti individuali è correlata all'entità dell'incremento: aumenti rilevanti richiedono motivazione più dettagliata per consentire il controllo della proporzionalità e dell'assenza di cumulo materiale.
- Richiamare i parametri normativi (art. 133 c.p., art. 81 c.p., art. 27 Cost.) non sostituisce la necessità di motivare concreta e specifica applicazione di tali parametri ai singoli reati satellite.
- Se il giudice dell'esecuzione non osserva i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità sulle modalità di determinazione della pena in continuazione, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio.
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