Sentenza n. 1867/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida prot. -OMISSIS-, emesso in data 16/12/2025 dal Direttore della Motorizzazione Civile di Varese, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimenti per i Trasporti e la Navigazione-Direzione Generale Territoriale del -OMISSIS-- -OMISSIS--Ufficio 4 e notificato in data 24/12/2025, con il quale è stata disposta la revoca della patente di guida n. -OMISSIS-, di categoria A1/B, rilasciata da MCTC di Varese, di cui è titolare il ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto di ragione, il certificato medico della Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida di Varese del 03/12/2025, nella parte in cui fonda il provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca della patente di guida adottato dalla Motorizzazione Civile di Varese, fondato sul giudizio di inidoneità alla guida della Commissione Medica Locale dopo l'accertamento di cannabinoidi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della motorizzazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della patente, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. La revoca era stata adottata dopo che, a seguito della sospensione prefettizia della patente e della visita presso la Commissione Medica Locale, gli accertamenti tossicologici avevano evidenziato la presenza di cannabinoidi e la Commissione aveva espresso un giudizio di inidoneità temporanea alla guida per tutte le categorie. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 129, 130 e 187, comma 6, del codice della strada, con travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà manifesta; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza ed eccesso di potere per sviamento; difetto di istruttoria e di motivazione, in violazione dell'art. 3 della l. 241/1990. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che l'inidoneità temporanea avrebbe potuto giustificare soltanto la sospensione della patente e non la revoca, nonché che il provvedimento fosse sproporzionato e insufficientemente istruito e motivato. L'amministrazione ha resistito depositando documenti e memoria.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti. Ha ritenuto applicabile la novella dell'art. 187, comma 6, terzo periodo, del codice della strada, introdotta dalla l. 177/2024, poiché i fatti si sono verificati dopo la sua entrata in vigore. In base a tale disposizione, quando l'accertamento medico previsto dall'art. 119, comma 4, attesta l'inidoneità del conducente alla guida, la revoca è sempre disposta ai sensi dell'art. 130, in deroga all'art. 119, comma 5. Il provvedimento della Motorizzazione è quindi vincolato all'accertamento tecnico-specialistico della Commissione Medica Locale e la distinzione tra inidoneità temporanea e permanente non impedisce la revoca quando l'inidoneità sia stata accertata nel caso previsto dall'art. 187, comma 6. Il TAR ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione per relationem mediante il richiamo al giudizio medico della Commissione, non ravvisando la necessità di una rinnovata istruttoria da parte della Motorizzazione. La prevalenza dell'esigenza di sicurezza della circolazione stradale esclude anche la dedotta sproporzione della misura. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 119 d.lgs. 285/1992
non può ottenere la patente di guida […] chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore
Le Commissioni mediche locali accertano i requisiti psichici e fisici e comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità all'ufficio della motorizzazione, ai fini dei provvedimenti previsti dagli artt. 129 e 130; nel caso esaminato tale disciplina è derogata dall'art. 187, comma 6.
art. 129 d.lgs. 285/1992
Disciplina la sospensione della patente, ma non trova applicazione prevalente nel caso in cui l'art. 187, comma 6, imponga la revoca a seguito dell'accertamento di inidoneità.
art. 130 d.lgs. 285/1992
Costituisce la base normativa della revoca della patente imposta dall'art. 187, comma 6, quando l'accertamento medico attesti l'inidoneità alla guida.
art. 187, comma 6, d.lgs. 285/1992
In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130.
La revoca è obbligatoria e vincolata quando, nel contesto previsto dalla disposizione, la Commissione Medica Locale accerti l'inidoneità alla guida; la revoca opera anche se l'inidoneità è temporanea.
art. 380 d.P.R. 495/1992
In caso di esito negativo il prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. ... affinché i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice.
L'esito negativo della visita medica comporta la comunicazione alla Motorizzazione, che procede alla revoca della patente ai sensi dell'art. 130.
Allegato III d.lgs. 59/2011
La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.
L'uso di sostanze stupefacenti costituisce presupposto di inidoneità alla guida secondo la disciplina tecnica richiamata dal giudice.
art. 3 l. 241/1990
Nel caso di un provvedimento vincolato, la motivazione è sufficiente quando richiama per relationem gli estremi del giudizio medico posto a fondamento della revoca.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando la Commissione Medica Locale accerta l'inidoneità alla guida nel procedimento previsto dall'art. 187 del codice della strada, l'art. 187, comma 6, impone la revoca della patente ai sensi dell'art. 130, senza lasciare alla Motorizzazione margini di discrezionalità valutativa.
- La revoca obbligatoria prevista dall'art. 187, comma 6, opera anche quando il giudizio medico qualifica l'inidoneità come temporanea, poiché la disposizione deroga alla disciplina ordinaria dell'art. 119, comma 5, e non condiziona la revoca alla permanenza dell'inidoneità.
- Il provvedimento di revoca della patente fondato su un accertamento medico vincolante è adeguatamente motivato mediante il richiamo per relationem agli estremi e al contenuto essenziale del giudizio della Commissione Medica Locale.
- L'accertamento positivo dell'uso di sostanze stupefacenti, anche limitatamente alla cannabis, può fondare il giudizio di inidoneità alla guida della Commissione Medica Locale secondo la disciplina tecnica dell'Allegato III al d.lgs. 59/2011.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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