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Sentenza

Sentenza n. 581/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente allo spettante trattamento economico previsto per l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio (e, quindi <lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi>) quale militare della Marina Militare e, ciò, per tutto il periodo in cui si è venuto a trovare collocato in aspettativa per infermità (ovvero anche per tutto il periodo successivo alla data del -OMISSIS-, data antecedente la sottoscrizione del contratto di lavoro quale dipendente civile) con pari condanna della qui convenuta Amministrazione al pagamento di tutte quelle somme al suddetto e medesimo titolo spettanti e/o maturate ma non corrisposte (con pari corresponsione degli arretrati oltre interessi e rivalutazioni come per legge). nonché per l’annullamento dell'addebito disposto all'odierno ricorrente dall'Amministrazione Difesa - Marina Militare, Direzione di Amministrazione, Sezione di -OMISSIS- (di cui alla nota prot. M_D MDAMMTA RG-OMISSIS- n. -OMISSIS-), con cui gli è stato comunicato essere asseritamente <debitore nei confronti dell'erario della somma complessiva netta di € 7.907,65> a mente dell'acclusa circolare del Ministero della Difesa - Direzione Generale del personale Militare nr. -OMISSIS- nonché per la disapplicazione e/o l'annullamento sia della nota prot. M_D MDAMMTA RG-OMISSIS- n. -OMISSIS- e di quanto alla stessa allegato e dell'ulteriore nota confermativa M_D MDAMMTA RG-OMISSIS- n. -OMISSIS--OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Azzeramento del trattamento economico durante l'aspettativa per infermità e addebito di una posizione debitoria netta di euro 7.907,65

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, militare della Marina Militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato ma idoneo al reimpiego nei ruoli civili del Ministero della Difesa, era stato collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e aveva presentato domanda di transito nei ruoli civili. Prima della domanda aveva fruito di 102 giorni di aspettativa e, complessivamente, alla data antecedente alla sottoscrizione del contratto di lavoro civile, di 455 giorni. Egli sosteneva di avere ancora 92 giorni di aspettativa residua, con trattamento economico ridotto alla metà, e contestava l'interruzione della retribuzione dal 151° giorno successivo alla domanda di transito, nonché il conseguente recupero di euro 7.907,65. Con il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e ingiustizia grave e manifesta. Con il secondo motivo deduceva la violazione della disciplina legislativa e contrattuale sul trattamento economico dell'aspettativa per infermità, degli artt. 1, 3, 4 e 36 Cost., degli artt. 901 e seguenti del d.lgs. 66/2010, dell'art. 33 del d.lgs. 95/2017, dell'art. 9-quinquies del d.lgs. 199/1995 e dell'art. 26 della l. 187/1976. Sosteneva che l'art. 2, comma 7, del d.m. 18 aprile 2002 garantisse il trattamento economico goduto al momento del giudizio di non idoneità durante l'attesa del transito, senza consentire l'azzeramento automatico al decorso dei 150 giorni, e che l'annullamento della precedente assegnazione non incidesse sul diritto alla retribuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto pacifico che il ricorrente fosse rimasto in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio fino all'assunzione nei ruoli civili e che avesse ancora 92 giorni di aspettativa residua con trattamento economico ridotto del 50%. La disciplina generale stabilisce che il trattamento spetta per intero nei primi dodici mesi, nella misura della metà dal dodicesimo al diciottesimo mese e che, nell'ultimo semestre del periodo massimo biennale, non spetta alcun assegno; il periodo massimo complessivo è di due anni nell'arco di un quinquennio. Il termine di 150 giorni dalla domanda di transito non determina, di per sé, l'azzeramento della retribuzione né fa venir meno il computo del periodo di aspettativa già maturato. Esso delimita il periodo di conservazione del trattamento economico goduto in precedenza e la sospensione del decorso del comporto connessa alla fase fisiologica di esame della domanda di transito. Decorso tale termine, il militare rientra nel regime ordinario dell'aspettativa per infermità, con applicazione delle relative decurtazioni in base alla durata complessiva, non già con automatica sospensione integrale dello stipendio. Poiché il ricorrente non aveva esaurito i giorni di aspettativa retribuita, non aveva percepito somme indebite e l'azione di recupero era illegittima. Il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati, compreso l'addebito di euro 7.907,65, e ha condannato l'amministrazione a corrispondere gli emolumenti spettanti fino alla data di assunzione nei ruoli civili, con accessori di legge, applicando le decurtazioni coerenti con la disciplina dell'aspettativa e tenendo conto del periodo di 150 giorni decorrente dalla domanda di transito. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 901 e seguenti d.lgs. 66/2010

    L'aspettativa per infermità temporanea è disposta a domanda o d'autorità.

    La disciplina dell'aspettativa per infermità temporanea si applica alla posizione del militare fino al transito nei ruoli civili.

  • art. 912 d.lgs. 66/2010

    I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio.

    Il limite biennale nel quinquennio costituisce il periodo complessivo entro il quale devono essere calcolate la conservazione del posto e le progressive decurtazioni del trattamento economico.

  • art. 26 l. 187/1976

    lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi

    Il trattamento economico durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è intero per i primi dodici mesi, dimezzato per i successivi sei mesi e non dovuto nell'ultimo semestre del periodo massimo.

  • art. 33, comma 8, d.lgs. 95/2017

    corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187

    La norma rinvia al regime economico previsto dall'art. 26 l. 187/1976 per il militare collocato in aspettativa per infermità.

  • art. 2, comma 4, d.m. 18 aprile 2002

    L'amministrazione e' tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.

    Il termine di 150 giorni disciplina la conclusione del procedimento di transito e delimita il periodo fisiologico di conservazione della posizione economica speciale, senza comportare automaticamente l'azzeramento dello stipendio.

  • art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002

    In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale e' considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.

    Durante l'attesa della decisione sulla domanda di transito il militare conserva il trattamento economico goduto al momento del giudizio di non idoneità; dopo la decisione o il decorso del termine di 150 giorni opera il regime ordinario dell'aspettativa per infermità.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    La violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la decisione di accoglimento è stata fondata sulla non conformità sostanziale dell'interpretazione amministrativa alla disciplina economica dell'aspettativa.

Massime di principio

  • Il decorso del termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito nei ruoli civili del personale militare non determina automaticamente l'azzeramento del trattamento economico durante l'aspettativa per infermità.
  • Durante il periodo di attesa del transito nei ruoli civili, il termine di 150 giorni sospende il decorso del periodo di aspettativa e garantisce la conservazione del trattamento economico goduto al momento del giudizio di non idoneità; decorso tale termine, il militare rientra nel regime ordinario dell'aspettativa per infermità.
  • Nel regime ordinario dell'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, il trattamento economico deve essere calcolato sulla durata complessiva dell'aspettativa: intero per i primi dodici mesi, dimezzato per i successivi sei mesi e azzerato soltanto nell'ultimo semestre del periodo massimo previsto dalla legge.
  • L'azione di recupero di somme retributive è illegittima quando il militare, al termine del periodo di aspettativa speciale connesso al transito nei ruoli civili, dispone ancora di giorni di aspettativa ordinaria retribuita, anche se con trattamento ridotto, e quindi non ha percepito somme indebite.
  • L'annullamento di una prima assegnazione e la successiva assegnazione a una diversa sede non incidono sul diritto al trattamento economico, se il militare è rimasto senza soluzione di continuità in aspettativa e il periodo di comporto non è stato integralmente consumato.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRapporto di impiego non privatizzato
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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