Cassazione Penale, Sentenza n. 16975/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Citriniti impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'obbligo di dimora irrogato dal GIP. Contestava: 1) la tardiva trasmissione e il deposito di atti sopravvenuti (sommarie informazioni rese da lavoratori) dopo la proposizione della richiesta di riesame, con conseguente violazione dell'art. 309 c.p.p. e privazione del termine necessario per la consultazione (violazione del diritto di difesa); 2) la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria rispetto ai reati contestati (associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p.), censurando l'assenza di elementi che colleghino concretamente Citriniti al sodalizio e alla condotta di sfruttamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che i difensori in sede di riesame avevano eccepito la tardività ma non avevano chiesto, né immediatamente invocato, il termine a difesa per l'esame degli atti sopravvenuti; pertanto le doglianze successive risultano improcedibili. Ha richiamato il principio secondo cui il PM può produrre nuovi elementi in udienza ma il Tribunale deve, a richiesta, assegnare un congruo termine a difesa; la mancata immediata eccezione sulla congruità del termine comporta decadenza. Sul secondo motivo la Corte ha limitato il proprio sindacato alla verifica di adeguatezza e logicità della motivazione del giudice del riesame e ha ritenuto che quest'ultimo abbia fornito ampie e coerenti ragioni (intercettazioni, dichiarazioni dei lavoratori) per ritenere sussistente un quadro di gravità indiziaria circa l'esistenza del sodalizio e la partecipazione di Citriniti, nonché gli elementi costitutivi del reato di sfruttamento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Regolamenta la proposizione del riesame e la produzione di atti: la Corte sottolinea che il PM può depositare nuovi elementi in udienza, ma il giudice deve garantire alla difesa un termine congruo per esaminarli; la mancata o incongrua concessione del termine, se immediatamente eccepita, costituisce vizio rilevabile.
art. 309 commi 9 e 10 c.p.p.
Prevedono la produzione di elementi non posti a base della domanda cautelare e il termine per la decisione: la Corte richiama che, salvo richiesta difensiva tempestiva, è di regola sufficiente una breve sospensione per la consultazione degli atti, dovendosi contemperare il diritto di difesa con il termine di 10 giorni per la decisione.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Disciplina la nullità per violazione del diritto di difesa; la Corte ricorda che la mancata concessione del termine o la sua incongruità può configurare nullità a regime intermedio se eccepita tempestivamente ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
art. 182 comma 2 c.p.p.
Stabilisce i termini per l'eccezione delle nullità relative all'assistenza difensiva; la Corte sottolinea l'obbligo di sollevare l'eccezione immediatamente per non incorrere in decadenza.
art. 606 comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
Norme che individuano le cause di ricorso per cassazione: la Corte chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie, richiedendo la denunciabilità di specifiche violazioni di legge o della manifesta illogicità della motivazione.
art. 416 c.p.
Recante il reato di associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la sussistenza di un quadro indiziario idoneo a far ritenere l'esistenza di un sodalizio dedito allo sfruttamento.
art. 603-bis c.p.
Regola l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e le dichiarazioni dei lavoratori costituiscano elementi logici e sufficienti a sostenere la gravità indiziaria nei confronti del responsabile del punto vendita.
art. 274 lett. a) e c) c.p.p.
Criteri per le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio): il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti tali esigenze in relazione al ruolo attribuito all'indagato e alle modalità dei fatti.
Massime di principio
- La produzione di nuovi elementi probatori dal PM in udienza non invalida automaticamente il contraddittorio: il giudice deve comunque garantire alla difesa un termine congruo per esaminarli; la difesa deve chiedere immediatamente tale termine o eccepire la sua incongruità per non decadere.
- La tardiva trasmissione di atti al procedimento di riesame va contestata tempestivamente in udienza; l'assenza di una immediata e specifica eccezione comporta la perdita della possibilità di ottenere l'annullamento per violazione del termine.
- In Cassazione non è ammesso un nuovo esame dei fatti: le censure sulla gravità indiziaria sono ammissibili solo se si denunciano violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non sono consentite reinterpretazioni probatorie che richiedano una diversa valutazione delle prove.
- Per reati complessi come associazione per delinquere e sfruttamento del lavoro, il giudice può fondare la gravità indiziaria su un compendio di intercettazioni, dichiarazioni dei lavoratori e ruoli organizzativi (es. responsabilità del punto vendita), purché la motivazione colleghi logicamente tali elementi all'ipotesi criminosa.
- Per opporsi efficacemente a una misura cautelare fondata su dichiarazioni testimoniali sopravvenute, è utile che la difesa richieda espressamente e subito il tempo necessario per la consultazione degli atti e, se del caso, chieda la sospensione o il rinvio dell'udienza invocando l'art. 178 lett. c) e l'art. 182 c.p.p.
- Il rischio di inquinamento probatorio e la pericolosità di recidiva possono giustificare misure personali anche quando l'imputato è un soggetto con funzioni organizzative, se emergono elementi che mostrino la possibilità di interferire sulle dichiarazioni delle parti offese o di reiterare condotte illecite.
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