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Sentenza

Sentenza n. 1040/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5947/2024, depositata e resa pubblica il 20.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 11023/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 03.06.2025

Giustizia amministrativa202502949

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui previsto per la carta elettronica del docente, relativamente a tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro. Il ricorrente ha dedotto la mancata impugnazione della sentenza, la rituale notificazione del titolo all'amministrazione il 10 ottobre 2024, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'esecuzione del giudicato, il pagamento delle somme dovute, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto applicabile l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi di sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenente un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione. Ha verificato il rispetto dei termini processuali dell'azione di ottemperanza e la rituale notificazione del titolo. Ha inoltre accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio può essere ormai decorso, il Ministero dovrà erogare il controvalore pecuniario, oltre agli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può avvantaggiarsi della propria inerzia. È stato nominato sin da subito quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi contabili e di pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata respinta soltanto la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenente un obbligo dell'amministrazione di conformarsi alla decisione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è stato ritenuto maturato nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, già riconosciuto al ricorrente dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone alla pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione e l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
  • In mancanza di prova dell'adempimento del titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla decisione entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Quando il termine stabilito dal giudice per fruire di un beneficio economico sia decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del relativo controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, se la prestazione è fungibile.
  • L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione dell'astreinte, la cui imposizione deve essere valutata equitativamente in relazione alle circostanze concrete.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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