Cassazione Penale, Ordinanza n. 40232/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La sentenza di patteggiamento resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il giudizio con applicazione della pena su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in relazione a un fatto accertato il 15 giugno 2021 e qualificato come invasione di terreni o edifici e relativa aggravante/figura prevista dall'art. 639-bis c.p. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso, però, non indicava quale sarebbe stata la corretta qualificazione giuridica da attribuire alla condotta, né esponeva specificamente gli elementi posti a fondamento della censura. La Corte ha inoltre osservato che, in ogni caso, la qualificazione giuridica adottata in sentenza non appariva manifestamente eccentrica rispetto al capo d'imputazione, né frutto di errore manifesto, sicché non era sindacabile nei termini prospettati in sede di legittimità in un provvedimento di patteggiamento.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
indica il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su accordo delle parti, quale base del provvedimento impugnato
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
consente il ricorso per cassazione per violazione di legge, qui invocato per dedurre l'erronea qualificazione giuridica del fatto
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiede che il ricorso contenga l'enunciazione specifica dei motivi e delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano
art. 616 c.p.p.
regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende
artt. 633 e 639-bis c.p.
norme incriminatrici richiamate nella sentenza di patteggiamento per il fatto contestato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento che censuri la qualificazione giuridica del fatto deve indicare in modo specifico quale sarebbe la corretta qualificazione alternativa e quali elementi di fatto o di diritto renderebbero erronea quella adottata in sentenza.
- La mera allegazione di un'erronea qualificazione giuridica, priva di confronto con il capo di imputazione e priva dell'indicazione della soluzione giuridica ritenuta corretta, non soddisfa il requisito di specificità del ricorso previsto dall'art. 581 c.p.p.
- Nel patteggiamento, la qualificazione giuridica del fatto e la misura della pena concordata possono essere sindacate in cassazione solo se risultino immediatamente e manifestamente eccentriche rispetto al capo d'imputazione oppure frutto di un errore manifesto.
- Quando il ricorso è inammissibile per genericità, la Corte può provvedere de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che emergano ragioni di esonero.
- In sede di legittimità non è sufficiente contestare in astratto la qualificazione giuridica: occorre una censura puntuale e autosufficiente, idonea a consentire alla Corte l'esercizio del controllo richiesto.
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