Cassazione Civile, Ordinanza n. 01671/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento IRAP relativo all'anno d'imposta 2008. L'atto impositivo aveva recuperato a tassazione un maggior reddito ritenuto derivante da un vantaggio fiscale indebito, consistente nella deduzione fittizia di maggiori ammortamenti in occasione del conferimento di un'azienda. In pendenza del giudizio di legittimità, le parti hanno depositato un'istanza congiunta di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando che era intervenuto un accordo definitorio, seguito da un provvedimento di autotutela che aveva rideterminato il debito fiscale e che questo era stato integralmente adempiuto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'istanza congiunta e della documentazione prodotta, rilevando che l'accordo definitorio e il successivo provvedimento di autotutela avevano eliminato l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, con estinzione del processo. Le spese sono state integralmente compensate come richiesto congiuntamente dalle parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
"il processo tributario ... si estingue in tutto o in parte nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"
La cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo tributario quando fatti sopravvenuti incidono sul diritto sostanziale controverso e fanno venir meno l'interesse delle parti alla decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
"non ricorrono i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
L'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, pertanto non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata come fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sopravvenuta definizione della pretesa fiscale, specie se accompagnata da autotutela dell'Ufficio e integrale pagamento del debito rideterminato, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse alla decisione.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del giudizio e legittima la compensazione integrale delle spese quando ciò sia concordemente richiesto dalle parti.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti dalla legge, poiché ha natura eccezionale e sanzionatoria.
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