Sentenza del 13/10/2016 n. 2576 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Tassa automobilistica regionale - esenzione - motoveicoli storici - condizioni per l'esenzione - accertamento in capo all'Automotoclub Storico Italiano - appartenenza a determinate categorie e modelli - accertamento specifico - non è necessario - certificato individuale - non è richiesto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica regionale del 2008, sostenendo che i motocicli, avendo più di venti anni ed essendo ricompresi nell'elenco dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico della Federazione Motociclistica Italiana, beneficiassero dell'esenzione prevista dall'art. 63, comma 2, della legge n. 342/2000. In subordine, ha rilevato che l'iscrizione nell'elenco era stata comunque ottenuta, sebbene dopo la scadenza del termine per il pagamento. La questione principale riguardava la necessità o meno di un certificato individuale riferito ai singoli motocicli.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna è stata riformata. La cartella di pagamento è stata annullata. Il giudice ha stabilito che l'accertamento dell'ASI o della Federazione competente ha natura generale e astratta e riguarda l'appartenenza del veicolo a una categoria, marca o modello inserita nell'elenco dei mezzi di particolare interesse storico e collezionistico. Non è quindi necessario produrre un certificato individuale relativo allo specifico veicolo, purché sia dimostrata la corrispondenza del mezzo alle caratteristiche della categoria riconosciuta. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 63, comma 2, legge 21 novembre 2000, n. 342
Esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico.
L'esenzione dipende dall'inclusione del veicolo in una categoria, marca o modello riconosciuto come di particolare interesse storico e collezionistico, senza necessità di un certificato individuale riferito al singolo mezzo.
Art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La disposizione attribuisce all'ente competente il compito di effettuare l'accertamento rilevante ai fini dell'individuazione dei veicoli storici; tale accertamento ha portata generale e astratta e non costituisce necessariamente una certificazione individuale.
Cass. civ., sentenze n. 3837/2013, n. 319/2014, n. 9975/2015 e ordinanza n. 12714/2016
La giurisprudenza richiamata afferma che l'esenzione non può essere negata soltanto perché il contribuente non ha prodotto un attestato individuale, quando sia comunque provata l'appartenenza del veicolo alla categoria generale individuata dall'ASI o dalla Federazione competente.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione sui veicoli storici non è necessariamente richiesto un certificato individuale intestato al singolo veicolo: è sufficiente dimostrare che il mezzo appartenga a una marca, modello o categoria inclusa nell'elenco riconosciuto dall'ente competente.
- L'amministrazione non può negare automaticamente l'esenzione per la sola mancanza di un attestato individuale; deve verificare concretamente se il veicolo possiede le caratteristiche previste dall'elenco generale.
- Il contribuente deve comunque fornire elementi idonei a dimostrare l'identità del veicolo, la sua appartenenza al modello riconosciuto e la conformità alle caratteristiche richieste.
- In caso di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può compensare le spese di lite anche quando annulla l'atto impositivo.
- L'iscrizione o il riconoscimento successivo alla scadenza del pagamento non risolve automaticamente ogni questione temporale: occorre verificare la disciplina applicabile e il valore probatorio o costitutivo del riconoscimento nel caso concreto.
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