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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32731/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) relativa all'anno 2012 per € 258.109,00. Contestava che il giudice non avesse adeguatamente considerato l'esistenza di un credito IVA della società a favore per € 339.076,24 (come risultante dalla relazione del curatore fallimentare) che avrebbe fatto risultare, riducendo l'importo dovuto al di sotto della soglia di punibilità, e lamentava che non si fosse tenuto conto dell'intervenuto fallimento della società, avvenuto in data 06/12/2013, anteriore al termine per il versamento dell'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile (sulla censura relativa alla determinazione dell'ammontare dell'IVA e sulla prospettazione del presunto credito non dedotto in dichiarazione), in quanto il reato di omesso versamento è istantaneo e l'importo rilevante è quello indicato nella dichiarazione annuale. Tuttavia, ha accolto il ricorso sotto un altro profilo: essendo il fallimento stato dichiarato il 06/12/2013, anteriore al termine per il versamento delle imposte (termine considerato nel giudizio), la legale rappresentante al momento della scadenza non era più il soggetto legittimato a dover versare l'imposta, essendosi trasferita la gestione al curatore fallimentare. Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "l'imputata non ha commesso il fatto".

Norme richiamate

  • art. 10-ter D.Lgs. 74/2000

    art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Il reato di omesso versamento IVA è reato omissivo proprio e istantaneo, che si consuma alla scadenza del termine per il versamento previsto dalla legge; l'ammontare dell'imposta rilevante è quello indicato nella dichiarazione annuale e non può essere ridotto con crediti non esposti nella dichiarazione

  • R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare, norme sulla gestione del fallimento)

    R.D. n. 267 del 16 marzo 1942

    L'apertura della procedura concorsuale comporta lo spossessamento dei beni e il trasferimento della gestione al curatore; se il fallimento è intervenuto prima della scadenza per il versamento, l'obbligo di pagamento non può più essere fatto gravare sul precedente legale rappresentante

  • art. 33 L.F. (relazione del curatore)

    relazione ex art. 33 L.F. del curatore del fallimento

    La relazione del curatore può documentare situazioni contabili (es. credito IVA) ma, se tali poste non emergono nella dichiarazione annuale cui il reato fa riferimento, non modificano l'ammontare rilevante ai fini dell'art. 10-ter

Massime di principio

  • Il reato di omesso versamento di imposte è istantaneo: rileva la situazione giuridica e contabile alla data di scadenza del versamento prevista dalla legge.
  • L'ammontare dell'imposta evasa si determina in base alla dichiarazione annuale presentata: crediti IVA non esposti in tale dichiarazione non possono usualmente ridurre l'importo penalmente rilevante.
  • L'apertura di una procedura concorsuale (fallimento) prima della scadenza per il versamento trasferisce la gestione e l'onere dell'adempimento al curatore; in tal caso il precedente legale rappresentante non è più soggetto attivo del reato di omesso versamento.
  • Se il fallimento interviene dopo la scadenza del termine di versamento, rimane ferma la responsabilità del legale rappresentante al momento della scadenza.
  • In difesa penale, per contestare la misura dell'imposta o la responsabilità personale è fondamentale documentare la presenza di atti formali (es. causali, dichiarazioni, provvedimenti di apertura di procedure concorsuali) anteriori o successivi alla scadenza, nonché l'effettiva iscrizione di crediti/compensazioni nella dichiarazione rilevante.
  • Distinguere sempre tra il reato di omessa dichiarazione (dove il giudice può accertare direttamente l'imposta evasa) e il reato di omesso versamento (dove fa prova la dichiarazione stessa come indicativa dell'importo dovuto).

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