Cassazione Penale, Sentenza n. 12825/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tesconi impugnava la conferma della condanna per furto aggravato in concorso, deducendo: nullità e carenza/contraddittorietà della motivazione per mancata risposta alle doglianze; travisamento della prova rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato; errata applicazione dell'art. 379 c.p. e delle aggravanti contestate (violenza sulle cose e tempo di notte); mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. Sosteneva che le dichiarazioni dei testi e dei coimputati non provavano il suo ruolo organizzativo né l'allontanamento del custode, e che le aggravanti non erano applicabili o non erano state provate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi proposti richiedevano una rivalutazione di merito delle prove (vietata in sede di legittimità) e non hanno dimostrato una manifesta illogicità decisiva della motivazione. La Corte ha osservato che i giudici di merito hanno fondato la condanna su più elementi (tra cui le deposizioni di Bianchini e Romano) e che la doglianza sulle aggravanti risultava in parte nuova in sede di cassazione (non sollevata in appello) e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
richiamato come criterio generale di valutazione delle prove dal giudice di merito; la Corte di Cassazione rifiuta di sostituirsi alla valutazione dei fatti svolta dai giudici di merito quando questa non presenti manifesta illogicità
art. 533 c.p.p.
richiamato per puntualizzare che il parametro "al di là di ogni ragionevole dubbio" opera diversamente in merito e in legittimità: in Cassazione va invocato solo se la violazione produce manifesta illogicità
art. 530, comma 2, c.p.p.
contestato dal ricorrente come norma non applicata; la Corte ha ritenuto la contestazione come ricostruzione di merito non valutabile in sede di legittimità
art. 61 n. 5 c.p.
riguarda l'aggravante del tempo di notte; la Corte ha osservato che la contestazione relativa alle aggravanti non era stata dedotta in appello e pertanto è nuova e inammissibile in cassazione
art. 606 c.p.p.
applicato per la condanna alle spese e per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dovuta a profili di colpa del ricorrente
art. 379 c.p.
richiamato dal ricorrente come normativa applicata erroneamente in primo e secondo grado; la sentenza di cassazione non entra nel merito della corretta applicazione normativa perché il motivo è valutativo e ricostruttivo dei fatti
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o le prove: un ricorso che si limiti a chiedere una diversa valutazione delle fonti probatorie è inammissibile, salvo che si dimostri una manifesta illogicità o contraddittorietà decisiva nella motivazione impugnata
- Le doglianze nuove, ossia non sollevate nei gradi di merito (es. in appello), sono in genere inammissibili in cassazione; questioni relative ad aggravanti vanno quindi proposte già nei precedenti gradi processuali
- Per ottenere la cassazione per vizio motivazionale occorre dimostrare che la motivazione è illogica in modo manifesto e decisivo, non limitarsi a presentare una diversa plausibile ricostruzione dei fatti
- La testimonianza di coimputati e testi può essere valorizzata dal giudice di merito anche se contrastata: in assenza di elementi che rendano manifesta l'inattendibilità, la Cassazione non sostituisce la valutazione del merito
- Un ricorso inammissibile per colpa può comportare, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese e l'ammenda (o versamento alla cassa delle ammende); pertanto il difensore deve valutare attentamente la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre ricorso
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