Ordinanza n. 360/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione di due ampliamenti edilizi, ciascuno di 19,65 mq, realizzati al piano primo e al piano seminterrato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto: violazione dell'art. 7 l. 241/1990, difetto di istruttoria, motivazione contraddittoria e illogica e richiamo a condizioni inesistenti; violazione della disciplina sul condono edilizio, sostenendo che l'ordine di demolizione non potesse essere adottato mentre era pendente un'istanza di condono presentata ai sensi della l. 47/1985; violazione dell'art. 15, comma 1, lett. a), l.r. 78/1976, travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria, nonché violazione di una direttiva comunale, contestando che l'area fosse soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, poiché classificata in Z.T.O. A; in via subordinata, carenza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e mancanza dei presupposti legali; ulteriore difetto di istruttoria e motivazione; violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 12 l.r. 16/2016, con mancata adozione dell'ordinanza prevista dall'art. 33 d.P.R. 380/2001; mancata applicazione dell'art. 34-ter, comma 4, d.P.R. 380/2001.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. Dalla documentazione prodotta risultava presentata un'istanza di condono ai sensi della l. 47/1985 relativa a 900 mc, volumetria che, secondo quanto dedotto dal ricorrente e non contestato dal Comune, corrispondeva alla cubatura complessiva dell'immobile nel quale erano stati realizzati i manufatti. Il Comune non aveva valutato la pendenza dell'istanza di condono prima di adottare l'ordine di demolizione. Il Collegio ha richiamato l'indirizzo secondo cui, fino alla definizione espressa del procedimento di condono, l'amministrazione deve astenersi dalle iniziative sanzionatorie idonee a vanificare l'eventuale rilascio del titolo e non può considerare l'ordine di demolizione come rigetto implicito della domanda, essendo necessario un diniego espresso. Il TAR ha inoltre rilevato, sempre in sede sommaria, che i manufatti risultavano ubicati in Z.T.O. A e che il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a), l.r. 78/1976 non si applica alle aree così zonizzate. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione della demolizione avrebbe comportato la sospensione dell'attività economica esercitata nell'immobile e la perdita dell'avviamento aziendale. L'istanza cautelare è stata quindi accolta e l'efficacia dell'ordinanza impugnata è stata sospesa. La trattazione del merito è stata fissata al 20 ottobre 2026; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo.
art. 7 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente con riferimento alla partecipazione procedimentale.
art. 35, comma 15, l. 47/1985
Richiamato per affermare che il diniego della domanda di condono deve essere espresso e notificato, non potendo essere desunto implicitamente dall'ordine di demolizione.
art. 38 l. 47/1985
Richiamato dal ricorrente nella censura relativa agli effetti della pendenza dell'istanza di condono.
art. 44, comma 1, l. 47/1985
Richiamato dal ricorrente in relazione alla sospensione dell'attività sanzionatoria durante il procedimento di condono.
art. 32, comma 25, d.l. 269/2003
Richiamato quale disposizione di rinvio alla disciplina del condono edilizio.
art. 15, comma 1, lett. a), l.r. 78/1976
Il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalla disposizione non trova applicazione nelle aree classificate come Z.T.O. A.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'ordine di demolizione.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere che avrebbe dovuto essere adottata la diversa ordinanza prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o difformità dal permesso.
art. 34-ter, comma 4, d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente per dedurre la mancata applicazione della disciplina delle variazioni e tolleranze edilizie.
art. 12 l.r. 16/2016
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina regionale dell'attività edilizia e delle sanzioni.
Massime di principio
- Finché il procedimento instaurato con un'istanza di condono edilizio non si è concluso con un provvedimento espresso, l'amministrazione deve astenersi dall'adottare o proseguire iniziative sanzionatorie che possano vanificare l'eventuale rilascio del titolo in sanatoria.
- Un ordine di demolizione non può valere come rigetto implicito dell'istanza di condono edilizio: il diniego deve essere espresso e notificato al privato secondo la disciplina applicabile.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione della condonabilità delle opere; ove penda un'istanza di condono non definita, deve essere salvaguardato l'esercizio del potere amministrativo mediante sospensione dell'azione sanzionatoria incompatibile con la domanda di sanatoria.
- Il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a), l.r. 78/1976 non si applica alle aree urbanisticamente classificate come Z.T.O. A.
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio non adeguatamente riparabile derivante dalla demolizione di opere funzionali allo svolgimento di un'attività economica, quando l'esecuzione comporti la sospensione dell'attività e la perdita dell'avviamento aziendale.
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