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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/971

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/971 della Commissione del 10 maggio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cedro di Santa Maria del Cedro» (DOP)]

Normativa europea32023R0971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione ufficiale, nel registro UE delle DOP e IGP, del nome "Cedro di Santa Maria del Cedro". La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia e l’assenza di opposizioni motivate entro il termine previsto. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Cedro di Santa Maria del Cedro".

Ambito di applicazione

Si applica al prodotto agricolo/alimentare denominato "Cedro di Santa Maria del Cedro", classificato come DOP e rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile. Non contiene esclusioni ulteriori; la registrazione deriva dalla domanda presentata dall’Italia nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione della DOP "Cedro di Santa Maria del Cedro"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/971 della Commissione dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome "Cedro di Santa Maria del Cedro". Il provvedimento si colloca nella fase conclusiva del procedimento di registrazione: la domanda italiana è stata pubblicata e non sono pervenute opposizioni motivate.

Base giuridica e presupposti della decisione

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, che consente l’adozione dell’atto di registrazione. Nei considerando viene precisato che la domanda di registrazione del nome "Cedro di Santa Maria del Cedro" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Inoltre, poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51, la Commissione procede alla registrazione.

Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Cedro di Santa Maria del Cedro" come DOP. Il prodotto è collocato nella classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa agli "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Il regolamento non contiene ulteriori specificazioni materiali sulla disciplina della denominazione, limitandosi all’iscrizione nel registro UE.

Effetti giuridici e applicazione territoriale

Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne deriva che la tutela della denominazione opera uniformemente nell’ordinamento dell’Unione e nei mercati nazionali, senza necessità di atti di recepimento. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rilievi operativi per i professionisti

Per gli operatori del settore agroalimentare, la registrazione implica che il nome "Cedro di Santa Maria del Cedro" beneficia della protezione propria delle DOP nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012. In concreto, la denominazione potrà essere utilizzata solo secondo le regole di produzione e controllo applicabili alla DOP registrata, mentre gli altri operatori dovranno rispettare il nuovo status giuridico della denominazione nei rapporti commerciali e di etichettatura.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 registra il nome "Cedro di Santa Maria del Cedro" come denominazione di origine protetta (DOP). Il prodotto è qualificato come appartenente alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

I considerando indicano che la domanda di registrazione presentata dall’Italia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; per questo motivo il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protetteindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

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