Sentenza del 25/01/2021 n. 168 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui trasferimenti - imposta di registro - imposte ipocatastali - negozi stipulati da gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) - misura fissa - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione delle imposte indirette ordinariamente calcolate in percentuale sui trasferimenti, sostenendo che, trattandosi di atti stipulati dal G.E.I.E., dovessero essere assoggettati all'imposta di registro e alle imposte ipocatastali in misura fissa in base alla disciplina che riconosce tale agevolazione agli "atti propri" dei gruppi di interesse economico. Il punto controverso era l'interpretazione del concetto di "atto proprio": se riguardasse solo atti interni al gruppo o anche i negozi con soggetti terzi.
La decisione
La Corte ha dato ragione al ricorrente ritenendo che l'imposta indiretta sui trasferimenti si applica in misura fissa quando gli atti di compravendita siano stati stipulati dal G.E.I.E.. La Corte ha interpretato il concetto di "atto proprio" in senso ampio, includendo non solo gli atti amministrativi interni al gruppo ma anche i negozi giuridici con i terzi attraverso i quali il G.E.I.E. si rapporta all'esterno. Conseguentemente è stata riconosciuta l'applicabilità della misura fissa delle imposte di registro e ipocatastali agli atti in questione.
Norme richiamate
d.l. 241/1990, art. 12, co. 3
La norma riconosce l'agevolazione fiscale agli "atti propri" dei gruppi di interesse economico; la Corte ha interpretato tale locuzione in senso estensivo, ricomprendendo anche i negozi stipulati dal G.E.I.E. con soggetti terzi e non limitandola ai soli atti interni/amministrativi.
Massime di principio
- Quando un G.E.I.E. stipula atti di compravendita, tali atti possono essere qualificati come "atti propri" del gruppo e beneficiare dell'imposta indiretta in misura fissa.
- Il concetto di "atto proprio" dei gruppi di interesse economico va interpretato in senso ampio: non è circoscritto agli atti interni ma include anche i negozi con terzi attraverso i quali il G.E.I.E. opera sul mercato.
- In contestazioni analoghe è fondamentale documentare che l'atto è stato stipulato direttamente dal G.E.I.E. (e non solo da singoli membri) per poter invocare la misura fissa.
- L'amministrazione finanziaria che nega l'applicazione della misura fissa dovrà motivare perché l'atto non rientrerebbe nella nozione di atto proprio del G.E.I.E.; in assenza di tale argomentazione la giurisprudenza tende a favore del contribuente.
- Prima di procedere con un contenzioso, verificare la natura formale del soggetto stipulante e predisporre prove documentali (statuto/atto costitutivo del G.E.I.E., procura, designazioni, contratti) che dimostrino il ruolo del G.E.I.E. nell'operazione.
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