Cassazione Civile, Ordinanza n. 07155/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo contro un atto di intimazione di pagamento riferito a una supposta cartella per IRAP e IVA 2002-2003. La CTR aveva ritenuto non provata la regolare notificazione del ricorso introduttivo, perché nel giudizio di primo grado non era stato depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui il ricorso era stato notificato a mezzo posta, né un suo duplicato, nonostante l’invito del giudice. Con i primi due motivi il ricorrente ha denunciato omesso esame di documenti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse valutato gli avvisi di accettazione delle raccomandate e le risultanze del sito Poste Italiane che attestavano la spedizione e la consegna dei plichi. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 22, comma 1, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 153, comma 2, c.p.c., lamentando che la CTR avesse negato la rimessione in termini per la rinotifica del ricorso, nonostante egli si fosse attivato presso Poste Italiane per ottenere il duplicato dell’avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non denunciavano l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestavano la valutazione di deduzioni e di elementi istruttori; inoltre, ha rilevato l’ulteriore preclusione derivante dalla doppia conforme, non superata dal ricorrente. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la rimessione in termini nel processo tributario è astrattamente applicabile, ma richiede un fatto impeditivo non imputabile e la tempestiva, immediata reazione della parte. Nel caso concreto, il contribuente aveva chiesto il duplicato solo tardivamente, dopo l’udienza in cui era stato invitato al deposito, senza dimostrare una tempestiva attivazione. È stato quindi confermato il giudizio di inammissibilità del ricorso introduttivo e il ricorso per cassazione è stato rigettato. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore dell’Agenzia delle entrate controricorrente; nessun provvedimento è stato adottato nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece idoneo a censurare la mera omessa valutazione di elementi istruttori o deduzioni difensive
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiede l’indicazione specifica del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, secondo il rigore richiesto per il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario la parte che impugna deve provare la regolare notificazione e la tempestiva costituzione in giudizio mediante il deposito della prova della notifica dell’atto introduttivo
art. 153, comma 2, c.p.c.
la rimessione in termini è applicabile anche al processo tributario, ma presuppone un fatto ostativo non imputabile e la tempestiva reazione della parte
art. 184-bis c.p.c.
richiamato in via storica come antecedente dell’attuale art. 153, comma 2, c.p.c., quale base dell’istituto della rimessione in termini
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme rende inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito
art. 291 c.p.c.
non consente la rinnovazione della notificazione per supplire alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento quando manchino i presupposti della rimessione in termini
art. 6, comma 1, L. 20 novembre 1982, n. 890
richiamato come norma che consente di richiedere all’amministrazione postale il duplicato dell’avviso di ricevimento della raccomandata
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di documenti, prove o deduzioni difensive già riferiti a un fatto comunque considerato dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
- Nel processo tributario, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata prova della notifica può derivare dalla mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata o di un suo duplicato entro il termine utile.
- La rimessione in termini è ammissibile anche nel processo tributario, ma solo se la parte dimostra un impedimento oggettivo, non imputabile, e una reazione immediata e tempestiva nel tentare di rimuoverlo.
- Ai fini della rimessione in termini, non basta aver attivato in astratto la richiesta di duplicato dell’avviso di ricevimento: occorre provare che la richiesta sia stata tempestiva rispetto al momento in cui è emersa la causa di decadenza.
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