Cassazione Penale, Ordinanza n. 08098/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello impugnata era stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., quindi sulla base di un accordo tra le parti in ordine alla determinazione della pena. Il ricorrente contestava in cassazione la misura della pena concordata e applicata dal giudice di merito, lamentandone la determinazione. La Corte rileva però che la censura investe un profilo coperto dall'accordo tra le parti e che, in sede di legittimità, tale doglianza è deducibile solo se la pena sia stata determinata contra legem, circostanza qui esclusa dal testo.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il principio per cui, quando la sentenza è resa sulla base di un accordo ex art. 599-bis c.p.p., la determinazione della pena concordata e correttamente recepita dal giudice di merito non può essere censurata in cassazione, salvo il caso di pena illegale o contra legem, che non ricorre nel caso concreto. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La decisione di appello era stata resa ai sensi di questa norma, cioè sulla base di un accordo delle parti sulla determinazione della pena; in tale evenienza, la pena concordata e correttamente applicata non è censurabile in cassazione, salvo determinazione contra legem.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito è adottata in base a un accordo tra le parti sulla pena, la relativa determinazione, se recepita correttamente dal giudice e conforme alla legge, non è sindacabile in cassazione.
- La censura sulla quantificazione della pena concordata è ammissibile in sede di legittimità solo se la pena risulti illegalmente determinata o comunque contra legem.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08046/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08048/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08050/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08052/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08053/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08056/2026 del 02/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →