Cassazione Civile, Ordinanza n. 00418/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
Alcuni medici specializzandi avevano chiesto di ottenere la remunerazione prevista dalla normativa eurounitaria e nazionale per gli specializzandi in medicina. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che la scuola di specializzazione frequentata non fosse compresa tra quelle espressamente elencate dalle direttive richiamate per il riconoscimento del diritto alla remunerazione. Con il ricorso per cassazione gli interessati hanno dedotto la violazione degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, del principio di equipollenza di cui al d.m. Ministero della Sanità 30 gennaio 1998, dell'art. 7 della direttiva 93/16/CEE e del d.m. 31 ottobre 1991, sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso di verificare se la specializzazione frequentata fosse equipollente a quelle incluse negli elenchi normativi, verifica che sola rileva ai fini del diritto alla borsa di studio/remunerazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione perché riesamini la domanda verificando l'eventuale equipollenza della specializzazione frequentata rispetto a quelle indicate dagli elenchi normativi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Direttiva 75/362/CEE
La remunerazione degli specializzandi non dipende solo dall'inserimento formale della specializzazione negli elenchi, ma richiede la verifica della sua eventuale equipollenza a specializzazioni previste dalla direttiva.
Direttiva 93/16/CEE
Richiamata insieme alla precedente direttiva quale base del diritto alla remunerazione degli specializzandi e del criterio di equipollenza.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 275
Il mancato inserimento di una scuola di specializzazione nell'elenco delle specializzazioni conformi alle norme comunitarie non ostacola il riconoscimento della borsa di studio se la specializzazione è del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri.
d.m. Ministero della Sanità 30 gennaio 1998
È richiamato quale fonte del principio di equipollenza delle specializzazioni.
d.m. 31 ottobre 1991
È richiamato insieme alle altre fonti normative sulla remunerazione degli specializzandi e sull'equipollenza delle specializzazioni.
Massime di principio
- In materia di trattamento economico dei medici specializzandi, il giudice di merito non può negare il diritto alla remunerazione o alla borsa di studio sulla sola base del mancato inserimento formale della scuola di specializzazione negli elenchi normativi, dovendo verificare se la specializzazione frequentata sia equipollente a quelle espressamente previste.
- Il criterio decisivo non è il mero dato nominale o formale dell'elenco, ma la sostanziale analogia/equipollenza della specializzazione rispetto a quelle contemplate dalle fonti comunitarie e nazionali.
- Quando il ricorso denuncia l'omessa verifica dell'equipollenza della specializzazione, tale censura è fondata se la decisione di merito si sia arrestata al solo rilievo dell'assenza dell'inserimento negli elenchi.
- In caso di accoglimento del motivo che investe il presupposto dell'equipollenza, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso non esaminati nel merito.
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