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Ordinanza

Ordinanza n. 143/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento di 15 punti per il requisito della dimensione economica aziendale, nonché atti di approvazione degli elenchi provvisori e definitivi e rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il mancato attribuzione di 15 punti previsto dall’art. 11 del bando 2024 della sottomisura 4.1 del PRS Sicilia 2014/2022, requisito collegato alla gestione di un’azienda con Produzione Standard Totale pari ad almeno 50.000 euro. Ha dedotto che le schede di validazione del fascicolo aziendale collegato alla domanda unificata 2024 e quella validata il 9 giugno 2025 attestavano valori superiori alla soglia, rispettivamente pari a 51.733,14 euro e 55.936,81 euro. Secondo la ricorrente, il valore risultante dalla scheda di validazione del 28 gennaio 2025, presa in considerazione dall’amministrazione con riferimento alla domanda del 25 febbraio 2025, era falsato da un disallineamento dei dati determinato dal monitoraggio satellitare, che aveva impedito gli aggiornamenti grafici sulle particelle, consentendo soltanto l’aggiornamento della parte alfanumerica. Tale circostanza era stata attestata dal CAA e costituiva causa di forza maggiore. La ricorrente ha inoltre evidenziato l’inserimento, nel fascicolo aggiornato, di superfici ulteriori derivanti da un contratto di affitto stipulato e registrato nel novembre 2024. Sono stati impugnati il rigetto del ricorso gerarchico, gli elenchi definitivi e provvisori, la nota della Commissione, il bando e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha ordinato la riapertura del procedimento di valutazione del progetto nel rispetto delle statuizioni dell’ordinanza. Il Collegio ha ritenuto non persuasive le deduzioni dell’amministrazione e ha considerato provato, allo stato cautelare, che le schede di validazione dei fascicoli aziendali costituiscono informazioni certificate sulla consistenza aziendale in uno specifico momento storico. La produzione standard totale risultava superiore alla soglia di 50.000 euro sia dalla scheda collegata alla domanda unificata 2024 sia dalla scheda del 9 giugno 2025. Il TAR ha inoltre ritenuto dimostrata la causa di forza maggiore che aveva impedito il corretto aggiornamento del fascicolo del 28 gennaio 2025, senza che l’amministrazione avesse contestato adeguatamente il disallineamento dovuto al monitoraggio satellitare. È stata ritenuta non accettabile la cristallizzazione del dato all’ultima validazione antecedente alla domanda, in una situazione peculiare che non consentiva il calcolo aggiornato del valore di riferimento, anche considerando l’obbligo di aggiornamento del fascicolo previsto dal bando e dalle istruzioni operative AGEA. È quindi emersa, in sede cautelare, la spettanza del punteggio aggiuntivo per la sussistenza del requisito. L’amministrazione regionale è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre oneri e accessori. Il merito è stato fissato per il 6 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, accolta dal TAR in ragione della plausibile fondatezza della pretesa e della necessità di riaprire il procedimento di valutazione.

  • art. 11 del bando 2024 della sottomisura 4.1 del PRS Sicilia 2014/2022

    Prevede il riconoscimento di 15 punti per gli investimenti proposti da imprenditori agricoli che gestiscono un’azienda con Produzione Standard Totale di almeno 50.000 euro.

  • art. 4 del bando 2024 della sottomisura 4.1 del PRS Sicilia 2014/2022

    Impone l’aggiornamento del fascicolo aziendale, sicché l’esibizione di un fascicolo aggiornato non può essere considerata di per sé penalizzante.

  • Istruzioni operative AGEA, pag. 53

    Sono richiamate dal TAR quale fonte che impone l’aggiornamento del fascicolo aziendale.

Massime di principio

  • Nella valutazione di una domanda di finanziamento agricolo, le schede di validazione del fascicolo aziendale costituiscono informazioni certificate sulla consistenza aziendale nel momento storico cui si riferiscono e devono essere considerate secondo il loro effettivo contenuto probatorio.
  • Quando il mancato aggiornamento corretto del fascicolo aziendale dipende da un disallineamento imputabile a sistemi di monitoraggio satellitare, adeguatamente attestato e non contestato dall’amministrazione, tale circostanza può integrare una causa di forza maggiore e impedire che il dato non aggiornato sia utilizzato automaticamente a sfavore del richiedente.
  • La cristallizzazione della Produzione Standard Totale all’ultima validazione antecedente alla domanda non è legittima in presenza di circostanze peculiari che abbiano impedito il calcolo aggiornato del valore aziendale e quando altri fascicoli validati attestino il superamento della soglia richiesta dal bando.
  • L’adempimento dell’obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale previsto dal bando e dalle istruzioni operative non può tradursi, senza adeguata giustificazione, in una penalizzazione del richiedente che produca una scheda aggiornata comprovante il possesso del requisito di punteggio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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