Cassazione Civile, Ordinanza n. 14591/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (autore)
La controversia
Due società operanti nel settore dell'alto design avevano convenuto in giudizio un designer e una società collegata estera per accertare, da un lato, la liceità della produzione, commercializzazione e pubblicizzazione del sistema di arredo "606 Universal Shelving System" e dell'uso dei relativi segni; dall'altro, l'illiceità della condotta dei convenuti per concorrenza sleale, violazione di un contratto di licenza del 17 febbraio 1995 e degli obblighi di correttezza e buona fede. Le attrici chiedevano inoltre inibitoria, penale, risarcimento danni, fissazione di un diverso termine di preavviso, un indennizzo ulteriore e la pubblicazione della sentenza. I convenuti resistevano e proponevano domande riconvenzionali per la violazione dei diritti d'autore sull'opera di design, per concorrenza sleale e per risarcimento danni, con inibitoria e penale. In primo grado il tribunale aveva ritenuto che l'autore fosse titolare del diritto d'autore sul design del sistema "606", che il contratto del 1995 non avesse comportato una cessione definitiva di tale diritto ma solo una licenza tacita temporanea, e aveva quindi inibito la prosecuzione della produzione e commercializzazione oltre il termine di preavviso; aveva altresì condannato una delle società attrici al risarcimento del danno per la prosecuzione della vendita senza corresponsione di royalties. La corte d'appello aveva confermato sostanzialmente tale ricostruzione, interpretando il contratto del 1995 come accordo di mera licenza d'uso del nome e non come trasferimento del diritto d'autore, e aveva rigettato l'appello delle società. Con il ricorso per cassazione le società hanno censurato la sentenza per violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e per nullità della motivazione, sostenendo che il contratto del 1995 dovesse essere letto come accordo di coesistenza o comunque come cessione definitiva del diritto d'autore, valorizzando premesse contrattuali, clausole di manleva e la condotta successiva delle parti, nonché contestando la rilevanza delle modifiche normative intervenute nel 2001. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili entrambe le censure, perché dirette a sollecitare una diversa interpretazione del contratto e una nuova valutazione del merito, e ha dichiarato inammissibile anche l'eccezione di giudicato estero sollevata dai resistenti per novità e carenza di allegazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze delle società ricorrenti mirassero soltanto a ottenere una diversa interpretazione dei contratti intercorsi tra le parti e una rivalutazione del merito, operazioni non consentite in sede di legittimità se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o di un vizio motivazionale nei ristretti confini del "minimo costituzionale". Ha inoltre escluso la rilevanza dell'eccezione di giudicato tedesco perché nuova e non adeguatamente allegata. Le spese sono state poste a carico solidale delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
richiamato come criterio di interpretazione letterale e sistematica del contratto, la cui violazione può essere censurata solo specificando in concreto il canone disatteso
art. 1363 c.c.
richiamato quale criterio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali
art. 1366 c.c.
richiamato quale canone di interpretazione secondo buona fede
art. 1371 c.c.
richiamato tra i criteri legali di ermeneutica contrattuale
art. 132, n. 3, c.p.c.
invocato dalle ricorrenti per nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso un vizio motivazionale rilevante
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la sentenza è valida se contiene una motivazione sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi
art. 156, comma 2, c.p.c.
invocato per difetto di scopo della sentenza, ma non ritenuto integrato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
limita il sindacato di legittimità alla violazione di legge, non alla mera diversa lettura dei fatti
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la deduzione di nullità della sentenza solo in presenza di reale vizio strutturale del provvedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato sulla motivazione è ormai ridotto al minimo costituzionale; non basta la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione
art. 2, comma 1, n. 10, L. 633/1941
richiamato per individuare la tutela autoriale delle opere del disegno industriale, nella formulazione vigente dopo la modifica del 2001
art. 64, lett. f), L. 218/1995
richiamato per affermare che il riconoscimento in Italia di una decisione straniera presuppone l'assenza di un giudizio pendente in Italia tra le stesse parti e sul medesimo oggetto iniziato prima del processo straniero
d.lgs. n. 95/2001
considerato dalla Corte come la riforma che ha introdotto la tutela autoriale del design industriale in Italia dal 19 aprile 2001
artt. 1362-1371 c.c.
insieme dei canoni ermeneutici la cui violazione deve essere specificamente dedotta per censurare l'interpretazione del contratto
Massime di principio
- L'interpretazione dei contratti è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione specifica dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione meramente apparente, non per la sola preferenza di una diversa lettura della clausola.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito: sono inammissibili le censure che mirino a rivalutare gli elementi istruttori o a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con quello della parte.
- Il vizio motivazionale oggi deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare insufficienza, contraddittorietà o non condivisibilità della motivazione.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che la parte dimostri di averle già dedotte nei gradi di merito e indichi specificamente dove ciò sia avvenuto.
- L'interpretazione secondo buona fede non consente di sovvertire il significato complessivo dell'assetto negoziale quando il giudice di merito abbia ricostruito in modo plausibile la volontà delle parti sulla base del testo contrattuale e della loro condotta successiva.
- La deduzione del giudicato estero in sede di legittimità è inammissibile se la relativa eccezione è nuova o se non è chiarito il rapporto cronologico tra il processo estero e quello italiano, secondo i presupposti richiesti dall'art. 64, lett. f), L. 218/1995.
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