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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20719/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado per un articolato sistema di evasione fiscale e autoriciclaggio riferibile a società a lui riconducibili, poi parzialmente confermato in appello con riduzione della pena principale, ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure. Con il primo motivo ha denunciato, formalmente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., l'inosservanza degli artt. 192, comma 2, e 125, comma 3, c.p.p., in relazione ai reati tributari e di autoriciclaggio contestati, sostenendo che la responsabilità era stata affermata solo sulla base di indizi ritenuti dalla difesa ambigui se considerati singolarmente, che non esisteva prova diretta della sua partecipazione, che la Corte di appello non aveva davvero confrontato le doglianze difensive e che, in particolare per l'autoriciclaggio, non erano stati accertati con precisione alcuni profili fattuali come l'intestazione delle utenze e il contributo causale dell'imputato. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla determinazione delle pene accessorie, ritenendo che i giudici di merito avessero applicato le interdizioni nella misura massima senza adeguata motivazione e senza proporzionarle alla riduzione della pena principale disposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che la doglianza costruita come violazione dell'art. 192 c.p.p. fosse in realtà una censura alla valutazione della prova, non consentita nei limiti della deducibilità per violazione di legge processuale; dall'altro lato, che il primo motivo si risolvesse nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese in appello, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la durata delle pene accessorie non è automaticamente correlata alla pena principale e che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sulla gravità dei fatti, sulla personalità negativa dell'imputato e sull'entità degli importi sottratti all'erario, giustificando così l'applicazione delle interdizioni nella misura massima. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La violazione di legge processuale non può essere utilizzata per aggirare i limiti del motivo di ricorso quando la doglianza mira in sostanza a contestare la valutazione della prova.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La deduzione di violazioni processuali è ammissibile solo se la norma si riferisce a nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; non lo è per contestare il cattivo governo delle regole di valutazione della prova.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Le regole sulla valutazione della prova indiziaria non sono direttamente deducibili come violazione di legge processuale per censurare il merito della ricostruzione probatoria.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Il vizio di motivazione non può essere surrettiziamente trasformato in violazione di legge processuale.

  • art. 533 c.p.p.

    La regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è deducibile, in sé, come violazione di legge processuale se non nei limiti consentiti dal ricorso.

  • art. 581 c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e argomentati.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 592, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'impugnazione priva di specificità o meramente ripetitiva è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se la colpa nell'inammissibilità è ravvisabile, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 133 c.p.

    La durata delle pene accessorie a forbice va determinata in concreto con motivazione riferita ai criteri legali di commisurazione.

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Uno dei reati tributari ritenuti integrati nella vicenda di evasione fiscale contestata.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Fattispecie di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti contestata nel processo.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000

    Uno dei reati tributari contestati in continuazione con gli altri capi.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    Fattispecie di autoriciclaggio contestata e ritenuta integrata sulla base del compendio probatorio.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per affermare il concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato quale vincolo della continuazione tra i reati contestati.

  • art. 12 d.lgs. 74/2000

    Fonte delle pene accessorie interdittive applicate, alcune con durata minima e massima, altre fisse.

Massime di principio

  • Non è consentito qualificare come violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., una censura che in realtà investe la valutazione del materiale probatorio o la tenuta logica della motivazione, poiché il vizio di motivazione è sindacabile solo nei limiti propri del relativo motivo di ricorso.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità.
  • La prova indiziaria è correttamente utilizzabile solo se il giudice verifica prima la certezza e la rilevanza di ogni singolo indizio e poi ne compie una valutazione complessiva unitaria; la responsabilità può essere affermata anche in assenza di prova diretta, purché il quadro indiziario, letto globalmente, raggiunga un alto grado di credibilità razionale e superi ogni ragionevole dubbio.
  • Nel controllo di legittimità non è ammessa una nuova lettura atomistica degli indizi già scrutinati dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata abbia spiegato in modo non illogico perché il compendio probatorio, unitariamente considerato, sorregga l'affermazione di responsabilità.
  • Le pene accessorie previste con un minimo e un massimo edittale devono essere determinate in concreto con motivazione autonoma e riferita ai criteri dell'art. 133 c.p.; la loro durata non deve necessariamente essere proporzionata in modo automatico alla pena principale.
  • Quando il giudice giustifica la massima durata delle pene accessorie con la gravità dei fatti, l'entità del profitto o del danno e la personalità dell'imputato, la motivazione è sufficiente se mostra un concreto rischio di reiterazione delle condotte nei settori cui le interdizioni si riferiscono.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaFatture falseOmesso versamentoFrode informaticaRiciclaggioImpugnazioni
RamiReati tributariReati informaticiDelitti economiciProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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