Cassazione Penale, Sentenza n. 18700/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato Oscar Parise avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 25/11/2020 che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativamente alla società Elettro Olgiate s.r.l. I motivi principali erano due: (1) vizio procedurale per mancata trasmissione da parte della cancelleria delle conclusioni del Procuratore generale alla difesa, in violazione della disciplina emergenziale sul processo cartolare (art. 23 d.l. 149/2020 e successiva disciplina richiamata); (2) censura sulla motivazione e sulla ricostruzione dei fatti (contraddittorietà e illogicità) rispetto alla decisione di primo grado, con rilievi specifici su: incoerenze relative alla documentazione contabile e al suo reperimento, errata indicazione dei termini dell'assunzione della carica amministrativa, mancanza di concreto pregiudizio per terze persone (es. Sabrina Cima) per l'apertura di conti, il prelievo di €70.000 e l'assenza di insinuazioni al passivo da parte della banca, nonchè la rilevanza delle dichiarazioni rese al curatore e della circostanza che alcune scritture fossero state consegnate alla Guardia di Finanza, con la conseguente affermazione che, in mancanza di prova della volontà fraudolenta, si sarebbe configurata al più una bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. L'altro motivo è stato assorbito. La Corte ha qualificato l'omissione come nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente eccepita nel ricorso per cassazione e rilevabile nei termini dell'art. 180 c.p.p.; ha richiamato la disciplina emergenziale e la successiva riproposizione della medesima regola nell'art. 23-bis del d.l. 137/2020, precisando l'obbligo di trasmissione telematica e il diritto della difesa a presentare controdeduzioni.
Norme richiamate
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, art. 23
Disciplina per lo svolgimento in forma "cartolare" del giudizio penale di appello (in vigore dal 9/11/2020 al 24/12/2020, poi abrogata facendo salvi gli effetti).
La mancata osservanza delle modalità operative previste (trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero alla cancelleria e da questa ai difensori) integra una nullità che può essere fatta valere, con efficacia annullatrice, se tempestivamente eccepita.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis (introdotto con la legge di conversione)
«Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ... La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto ...»
La norma impone termini e modalità telematiche per la trasmissione delle conclusioni; il mancato invio alla difesa preclude la possibilità di dedurre contro il pubblico ministero e determina invalidità della decisione se non sanata.
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4
Richiamato come principio operativo per la trasmissione telematica degli atti alla cancelleria e ai difensori.
Fornisce la base per l'utilizzo dei canali telematici nella trasmissione degli atti di parte; la corretta applicazione è richiesta per la validità del processo 'cartolare'.
art. 180 c.p.p.
Termine e modalità per la proposizione del ricorso per cassazione (richiamato nel ragionamento sul tempestivo esercizio della doglianza).
La nullità denunciata è stata ritenuta tempestivamente eccepita nel ricorso per cassazione, dunque non frappone ostacolo alla declaratoria di nullità annullatoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello svolto in forma "cartolare" (normativa emergenziale o sue riproposizioni successive) la cancelleria deve trasmettere per via telematica le conclusioni del pubblico ministero ai difensori: la mancata comunicazione può costituire una nullità tale da determinare l'annullamento della sentenza impugnata.
- La violazione delle regole di comunicazione telematica è qualificata come nullità di ordine generale a regime intermedio e può essere tempestivamente eccepita anche in cassazione se rientra nei termini di legge (art. 180 c.p.p.).
- La mancata deduzione dell'anomalia nelle conclusioni scritte della difesa non ha necessariamente efficacia sanante: la difesa resta titolata a far valere il vizio nei rimedi di gravame competenti purché nei termini previsti.
- Quando la censura è di natura procedurale e incide sul diritto della difesa a svolgere controdeduzioni, il vizio processuale prevale e può assorbire questioni di merito (la Corte di merito dovrà riesaminare i fatti dopo la regolare comunicazione e contraddittorio).
- Sul piano sostanziale, la mera mancanza o incompletezza delle scritture contabili non basta di per sé a dimostrare la bancarotta fraudolenta: per la qualificazione come bancarotta fraudolenta è necessaria la prova della volontà di frodare i creditori; in assenza di tale prova può essere configurata la bancarotta semplice.
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