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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28236/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, deducendo plurimi vizi: 1) insufficiente motivazione e mancata prova del dolo nella bancarotta documentale (a suo dire occorreva dimostrare l'impossibilità di ricostruire il patrimonio); 2) assenza di motivazione circa la distruzione/occultamento delle scritture contabili; 3) mancata qualificazione dell'ipotesi come bancarotta preferenziale circa il pagamento di euro 4.000 al padre (che dichiarò si trattava di restituzione di un prestito); 4) errata qualificazione come distrazione di prelievi a titolo di compenso dell'amministratore in assenza di delibera assembleare (sarebbero da qualificare come bancarotta preferenziale); 5) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. con riferimento al mancato versamento all'INPS dei contributi, poiché tale fatto non sarebbe stato contestato nella specie; 6) mancata motivazione circa la qualificazione quale bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione rispetto all'art. 223 co.2 n.2 L.fall.; 7) il mancato versamento dei contributi non configurerebbe distrazione bensì semplice inadempimento; 8) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i motivi di ricorso in gran parte infondati o inammissibili e ha confermato l'affermazione di responsabilità penale e la dosimetria della pena principale inflitta a Brighetti. Tuttavia la sentenza è stata annullata con rinvio, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie "fallimentari", per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 L.fall. (Corte Costituzionale n.222/2018) e della giurisprudenza cui si conforma la Corte di Cassazione: la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non essere automaticamente fissata in dieci anni. Restano salde la condanna per i reati contestati e la pena principale; per la non totale soccombenza dell'imputato non è stata irrogata la condanna alle spese processuali in suo capo.

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni"

    La Corte evidenzia l'illegittimità costituzionale della formulazione che impone di per sé la durata di 10 anni; la determinazione della durata delle pene accessorie dev'essere fatta dal giudice di merito secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza (art. 133 c.p.) e non automatizzata.

  • art. 216, comma primo, lett. b), Legge fallimentare (riferimento alla bancarotta documentale)

    Distinzione tra bancarotta documentale "specifica" (occultamento/fisica sottrazione, con dolo specifico di nuocere ai creditori) e bancarotta documentale "generica" (tenuta fraudolenta delle scritture con dolo generico). La condotta omissiva o carente nella tenuta delle scritture può integrare il dolo generico se rende difficoltosa o impossibile la ricostruzione del patrimonio.

  • art. 223, co. 2, n. 2, Legge fallimentare (bancarotta fraudolenta da operazioni dolose)

    Le "operazioni dolose" comprendono abusi di gestione o sistematici inadempimenti (es. protratto mancato versamento dei contributi previdenziali) che, per la loro pericolosità gestionale, rendono prevedibile il dissesto societario; si richiede il dolo gestionale nella scelta di condotta che espone la società al rischio di fallimento.

  • art. 521 e art. 522, Codice di procedura penale

    Richiamati dal ricorrente per presunte violazioni procedurali relative alla imputazione; la Corte osserva che non sussiste la violazione lamentata poiché il fatto relativo ai contributi era già oggetto della decisione di primo grado e dunque conosciuto e dedotto nel processo di appello.

  • art. 133, Codice Penale

    Criteri per la determinazione della sanzione (circostanze attenuanti/agggravanti, personalità dell'autore, finalità della pena). La Corte rimanda al giudice di merito la determinazione concreta della durata delle pene accessorie sulla base di questi criteri.

  • art. 37, Codice Penale (richiamato rispetto al rapporto tra pena principale e pene accessorie)

    La Corte sottolinea che la durata delle pene accessorie non deve essere semplicemente rapportata alla pena principale ma determinata autonomamente secondo criteri di proporzionalità (richiamando la giurisprudenza di legittimità, Sez. U., n. 28910/2019).

Massime di principio

  • La mancata o carente tenuta delle scritture contabili può integrare una bancarotta documentale anche quando l'ostacolo alla ricostruzione patrimoniale sia superabile solo con particolare diligenza da parte degli organi fallimentari; in tali ipotesi il dolo può essere desunto dalle concrete modalità e dalla rilevanza della carenza contabile.
  • Va distintA la bancarotta documentale "specifica" (occultamento fisico delle scritture, dolo specifico di arrecare pregiudizio) dalla bancarotta documentale "generica" (tenuta fraudolenta o omessa tenuta delle scritture, sorretta da dolo generico).
  • I prelievi dall'attivo sociale effettuati dall'amministratore a titolo di compenso, in mancanza di determinazione chiara (delibera assembleare o elementi che rendano liquido il credito), possono essere qualificati come distrazione: l'onere di provarne la legittimità spetta all'amministratore.
  • Il protratto mancato versamento di contributi previdenziali può costituire un'"operazione dolosa" ai sensi dell'art. 223 co.2 n.2 L.fall. se emerge come scelta gestionale consapevole che aumenta l'esposizione debitoria e rende prevedibile il dissesto.
  • Le questioni processuali relative alla qualificazione del fatto in appello (artt. 521-522 c.p.p.) non sono fondate se il medesimo fatto era già occorso e dedotto in primo grado, posto che la parte ha avuto la possibilità di difendersi in appello.
  • La determinazione delle pene accessorie "fallimentari" non può essere automatica e di durata prefissata; dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, spetta al giudice di merito fissare la durata concreta secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; eventuali impugnazioni dovranno quindi concentrarsi sulla corretta applicazione di tali criteri.

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