Ordinanza n. 39/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva: - del disciplinare di gara relativo alla procedura aperta telematica per l'affidamento, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di sicurezza, controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva e merci presso l'Aeroporto di TRAPANI-BIRGI 2025 - 2028 , con riferimento al paragrafo 7, nella parte in cui prevede testualmente: “Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto, previsto dall'art. 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto”; - del bando di gara a mezzo del quale AIRGEST S.p.A. ha indetto la suddetta procedura, in relazione al paragrafo III.2.1) “Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale”, nella misura in cui richiama e rende vincolanti, ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti prescritti dalle clausole censurate del Disciplinare di gara; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente; e, in ogni caso, per la condanna dell'Amministrazione ad ammettere alla gara la ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: clausole del disciplinare e del bando di gara che subordinano la partecipazione, in una determinata fase della procedura di concordato preventivo, all’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il disciplinare relativo alla procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di sicurezza e controllo presso l’Aeroporto di Trapani-Birgi per il periodo 2025-2028, nella parte in cui richiama l’art. 372, comma 4, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e stabilisce che, tra il deposito della domanda di concordato e il deposito del decreto di ammissione, sia sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. È stato altresì impugnato il bando, nella parte recante i requisiti di partecipazione, nonché ogni atto connesso e consequenziale. La ricorrente ha domandato anche la propria ammissione alla gara. Dall’ordinanza emerge inoltre che era stato stipulato un contratto di avvalimento con un’impresa ausiliaria e che risultavano rilevanti la scrittura privata richiamata dall’art. 6 del contratto, lo stato della procedura di ammissione al concordato preventivo e l’autorizzazione prevista dall’art. 95 del d.lgs. n. 14/2019. La stazione appaltante aveva inoltre attivato il soccorso istruttorio nei confronti della ricorrente con verbale n. 2 dell’8 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito né la fondatezza della domanda cautelare. Ha rilevato che le questioni controverse richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito e che il soccorso istruttorio era ancora in corso. Ha quindi disposto incombenti istruttori: la ricorrente deve depositare la scrittura privata richiamata dall’art. 6 del contratto di avvalimento e fornire documentati chiarimenti sullo stato della procedura di ammissione al concordato e sull’autorizzazione prevista dall’art. 95 del d.lgs. n. 14/2019, producendo la relativa relazione; la stazione appaltante deve chiarire documentalmente l’esito del soccorso istruttorio e l’esito della gara. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 27 marzo 2026. Le spese della fase sono state compensate, restando impregiudicato il merito.
Norme richiamate
art. 372, comma 4, d.lgs. 14/2019
Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto, previsto dall'art. 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto
La norma è richiamata dalla clausola di gara controversa; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione né la legittimità.
art. 40 d.lgs. 14/2019
Individua la domanda il cui deposito delimita, secondo la clausola impugnata, la fase rilevante della procedura concordataria; l'ordinanza dispone chiarimenti sullo stato della procedura, senza decidere la questione.
art. 47 d.lgs. 14/2019
È richiamato quale norma relativa al decreto il cui deposito delimita la fase considerata dalla clausola di gara; nessuna interpretazione definitiva è resa.
art. 95 d.lgs. 14/2019
La disposizione è rilevante per l’autorizzazione concernente la partecipazione alla gara durante la procedura concordataria; il TAR ordina di produrre la relazione prevista, senza pronunciarsi sul merito.
artt. 73 e 119, comma 2, c.p.a.
Sono richiamati per il rispetto dei termini e delle forme degli adempimenti processuali e istruttori in vista della trattazione del merito.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte contro clausole di gara richiedono un approfondimento incompatibile con la sola fase cautelare, il giudice può rinviare la trattazione al merito e disporre previamente specifici incombenti istruttori.
- In una controversia relativa alla partecipazione a una gara di un operatore sottoposto a procedura concordataria, sono rilevanti, ai fini dell’accertamento giudiziale, il contenuto del contratto di avvalimento, gli atti e lo stato della procedura di ammissione al concordato, l’eventuale autorizzazione prevista dalla disciplina concorsuale e l’esito del soccorso istruttorio.
- Quando l’esito del soccorso istruttorio o della gara può incidere sull’interesse attuale alla decisione e sulla valutazione delle censure, il giudice può ordinarne la documentazione alla stazione appaltante prima della decisione di merito.
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