Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 454/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza n. 84 del 26 marzo 2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza irrevocabile del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e dal d.P.C.M. 28 novembre 2016, oltre alle spese di lite. Il Ministero, nel corso del giudizio di ottemperanza, ha liquidato le spese legali, ma non ha eseguito la parte della sentenza relativa al riconoscimento del capitale. La difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di avere sollecitato l’esecuzione integrale, senza fornire indicazioni utili per una tempestiva soluzione della controversia. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania era irrevocabile e che il Ministero aveva dato esecuzione soltanto parziale al giudicato, provvedendo al pagamento delle spese legali ma non al riconoscimento del capitale di euro 500,00. Ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio. Il commissario dovrà eseguire la parte ineseguita del giudicato entro 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni attribuite a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di verificare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

  • d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

Massime di principio

  • L’esecuzione parziale di una sentenza irrevocabile non esclude la proponibilità del giudizio di ottemperanza per la parte del comando giudiziale rimasta ineseguita.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non adempie tempestivamente alla parte residua del giudicato, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva, assegnandogli un termine perentorio o comunque congruo.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile appartenente alla stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio; in tal caso, per l’attività commissariale non è dovuto alcun compenso aggiuntivo quando si tratta di funzioni svolte da un dipendente pubblico nell’ambito della propria struttura amministrativa.
  • La nomina del commissario ad acta è giustificata dall’inerzia dell’amministrazione rispetto alla parte non eseguita del giudicato, anche quando l’amministrazione abbia adempiuto soltanto agli obblighi accessori, come il pagamento delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.