Sentenza n. 454/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza n. 84 del 26 marzo 2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza irrevocabile del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e dal d.P.C.M. 28 novembre 2016, oltre alle spese di lite. Il Ministero, nel corso del giudizio di ottemperanza, ha liquidato le spese legali, ma non ha eseguito la parte della sentenza relativa al riconoscimento del capitale. La difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di avere sollecitato l’esecuzione integrale, senza fornire indicazioni utili per una tempestiva soluzione della controversia. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania era irrevocabile e che il Ministero aveva dato esecuzione soltanto parziale al giudicato, provvedendo al pagamento delle spese legali ma non al riconoscimento del capitale di euro 500,00. Ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio. Il commissario dovrà eseguire la parte ineseguita del giudicato entro 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni attribuite a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di verificare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
Massime di principio
- L’esecuzione parziale di una sentenza irrevocabile non esclude la proponibilità del giudizio di ottemperanza per la parte del comando giudiziale rimasta ineseguita.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non adempie tempestivamente alla parte residua del giudicato, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva, assegnandogli un termine perentorio o comunque congruo.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile appartenente alla stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio; in tal caso, per l’attività commissariale non è dovuto alcun compenso aggiuntivo quando si tratta di funzioni svolte da un dipendente pubblico nell’ambito della propria struttura amministrativa.
- La nomina del commissario ad acta è giustificata dall’inerzia dell’amministrazione rispetto alla parte non eseguita del giudicato, anche quando l’amministrazione abbia adempiuto soltanto agli obblighi accessori, come il pagamento delle spese di lite.
Come è indicizzato
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