Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21046/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa testimonianza, deducendo: 1) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 376 c.p.; 2) l'omessa o insufficiente valutazione dell'attendibilità dei testi e dell'affidabilità delle prove che, secondo la sua prospettazione, non sarebbero state idonee a dimostrare la falsità della deposizione resa in dibattimento; 3) censure in punto di dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte meramente riproduttivi di doglianze già disattese in appello, in parte generici e in parte manifestamente infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente accertato, con motivazione logica e giuridicamente corretta, la falsità della deposizione resa in dibattimento dall'imputata in qualità di testimone, integrando così il delitto di falsa testimonianza. Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 376 c.p., la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta incompatibile con il suo riconoscimento, sicché non era configurabile il vizio denunciato. Le doglianze sull'attendibilità dei testi e sulla valutazione delle prove sono state giudicate generiche e sostanzialmente di merito. Le censure sulla pena sono state ritenute infondate, poiché la pena era già stata applicata al minimo edittale e ulteriormente ridotta per le attenuanti generiche. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 376 c.p.

    La causa di non punibilità per false dichiarazioni o reticenze non è riconoscibile quando le valutazioni di merito sono oggettivamente incompatibili con essa.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La causa di non punibilità prevista per le false dichiarazioni non può essere riconosciuta se la ricostruzione fattuale e logica della decisione di merito è incompatibile con i presupposti di tale beneficio.
  • Le doglianze che investono l'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni e la valutazione delle prove, quando siano sostanzialmente dirette a ottenere una nuova rivalutazione del merito, sono inammissibili in cassazione se non evidenziano specifici vizi logici o giuridici.
  • Le censure sulla dosimetria della pena sono manifestamente infondate quando la sanzione è stata determinata nel minimo edittale e già ulteriormente mitigata mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieFalsa testimonianzaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.