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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36639/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bologna, giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la sua istanza di rideterminazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile, chiedendo l'applicazione dell'ipotesi di lieve entità al delitto di rapina resa astrattamente possibile dalla declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale n. 86/2024. In ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il diniego sarebbe stato fondato indebitamente sulla sua pretesa recidiva, elemento non previsto tra i criteri indicati dalla Corte costituzionale, e che il giudice non avrebbe considerato il suo ruolo marginale, l'assenza di violenza, lo svolgimento notturno del fatto, la mancanza di lesioni per la vittima, la modestia del danno patrimoniale e la mancata costituzione di parte civile.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e privo di specificità, osservando che l'ordinanza impugnata non aveva richiamato alcuna recidiva e aveva invece fondato il diniego della lieve entità su dati fattuali incompatibili con tale qualificazione: rapina commessa da più persone, uso di un rilevante grado di violenza, percosse ripetute alla vittima, sottrazione del bene e allontanamento in auto mentre la vittima tentava di trattenere la borsa del computer, nonché danno patrimoniale ben superiore a quanto allegato dal ricorrente. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo insussistenti elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La decisione non riguarda questo articolo; non è citato nel testo fornito.

  • sentenza Corte cost. n. 86/2024

    Ha reso possibile, per i fatti anteriori, la valutazione dell'ipotesi di lieve entità in relazione alla rapina, secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale (natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, nonché tenuità del danno o del pericolo).

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"

    È richiamata ai fini della condanna al versamento della somma alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si risolva in una censura non specifica e non confrontata con la reale motivazione dell'ordinanza impugnata.
  • La valutazione della lieve entità del fatto deve essere compiuta sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale e delle concrete modalità della condotta, tra cui la pluralità degli autori, il grado di violenza esercitata e l'entità del danno cagionato.
  • Non può essere dedotto utilmente un vizio motivazionale quando il provvedimento impugnato non abbia affatto fondato la decisione sull'elemento criticato dal ricorrente e la censura presupponga una diversa ricostruzione del fatto non corrispondente a quella accertata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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