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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28289/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. che aveva proposto reclamo avverso il divieto, imposto dall'amministrazione penitenziaria, di utilizzare fornello a gas, pentolame e accessori nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 7. Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva accolto il reclamo, annullando il provvedimento e disapplicando gli artt. 6 e 8 della circolare DAP n. 3676/6126, ritenendo irragionevole la differenza di trattamento rispetto ai detenuti comuni. Il Ministero della giustizia ha quindi ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che il Tribunale non aveva valorizzato la discrezionalità organizzativa dell'amministrazione penitenziaria nella regolazione delle modalità di esercizio del diritto alla cottura dei cibi, discrezionalità giustificata da esigenze di sicurezza, controllo, ordinata convivenza e salubrità. Il ricorso insisteva sul fatto che la previsione di fasce orarie non comprime il diritto del detenuto ad alimentarsi, ma ne disciplina soltanto le modalità di esercizio, e che il giudice di sorveglianza aveva indebitamente sindacato scelte amministrative non irragionevoli né vessatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero. Ha ricostruito la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul diritto del detenuto, anche in regime 41-bis, a cuocere i cibi, precisando però che tale diritto può essere regolato dall'amministrazione con limiti orari ragionevoli, funzionali a sicurezza, controllo, salubrità e organizzazione dell'istituto. Nel caso concreto ha giudicato non condivisibili le ragioni poste dal Tribunale di sorveglianza per ritenere illegittima la disciplina differenziata tra detenuti comuni e detenuti in regime differenziato, osservando che la diversa disciplina trova un razionale fondamento nelle diverse condizioni detentive (celle singole, minore presenza di personale nelle ore notturne, diverse esigenze organizzative). Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, con conseguente definitiva reiezione del reclamo del detenuto.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    comma 2-quater; lettera f)

    Il regime differenziato consente di sospendere solo le regole dell'ordinamento penitenziario che, in concreto, contrastano con le esigenze di ordine e sicurezza; non legittima misure afflittive prive di nesso funzionale con tali esigenze. Il diritto a cuocere i cibi non viene negato in assoluto, ma può essere regolato nelle modalità di esercizio.

  • legge n. 354 del 1975

    La disciplina del 41-bis è inserita nell'ordinamento penitenziario e va letta in funzione delle esigenze di ordine e sicurezza sottese al regime differenziato.

  • art. 13 d.P.R. n. 230 del 2000

    Consente la preparazione di cibi di facile e rapido approntamento e il riscaldamento di liquidi e cibi già cotti; la regolazione oraria può costituire un ragionevole contemperamento con le esigenze organizzative dell'istituto.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È il parametro processuale del ricorso per cassazione per violazione di legge dedotto dal Ministero.

  • artt. 6 e 8 della Circolare DAP n. 3676/6126

    Disciplinano le modalità di detenzione di fornello, pentolame e accessori; la Corte ne esclude la disapplicazione nel caso concreto perché espressione di una scelta organizzativa non irragionevole.

Massime di principio

  • Nel regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. il diritto del detenuto a cuocere i cibi non è escluso in radice, ma può essere conformato da regole amministrative che ne disciplinino tempi e modalità di esercizio.
  • Le limitazioni organizzative alla cottura dei cibi sono legittime quando rispondono a esigenze concrete di sicurezza, controllo, ordinata convivenza e salubrità degli ambienti, e non determinano una compressione irragionevole o vessatoria del diritto all'alimentazione.
  • Il giudice di sorveglianza può sindacare i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria solo nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità; non può sostituirsi alla discrezionalità organizzativa dell'istituto in assenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • La diversità tra detenuti comuni e detenuti sottoposti a 41-bis può giustificare discipline differenti in materia di uso del fornello e preparazione dei cibi, se fondata su condizioni detentive oggettivamente diverse, come celle singole, minore presidio del personale e differenti esigenze trattamentali.
  • Una limitazione oraria all'uso di fornelli e accessori non è di per sé lesiva del diritto alla sana alimentazione, quando consenta comunque al detenuto di esercitare il diritto in modo adeguato e sia sorretta da una motivazione organizzativa non arbitraria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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