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Sentenza

Sentenza n. 402/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della Deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 22.09.20 con cui è stato approvato, in via definitiva, il nuovo PUG del Comune di Arnesano, pubblicato sul BURP in data 28.01.21 (n.15); della Deliberazione di Giunta Regionale del 4.9.20, con cui la Regione attestava la compatibilità del PUG, successivamente all'adozione delle modifiche proposte ed approvate in sede di Conferenza dei Servizi, trasmessa al Comune con Nota del 16.9.20; dei Verbali della pre-conferenza di co-pianificazione, ai fini della formazione del PUG di Arnesano, del 12.3.18 e dei Verbali della Conferenza dei Servizi svoltasi in sei sedute dal 7.5.19 al 6.6.19; della Deliberazione di Giunta Regionale n.2195 del 12.12.17 con cui, preliminarmente, si attestava la non compatibilità del PUG; della Delibera della Giunta Regionale di nomina del Commissario ad acta, Arch. Valentina Battaglini, n.2770 del 22.12.14; dei Verbali delle Conferenze di co-pianificazione, finalizzate alla formazione del PUG, del 16.6.09 e del 16.4.12, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.

Giustizia amministrativa202100567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nuovo PUG del Comune di Arnesano, approvato definitivamente dal commissario ad acta e dichiarato compatibile dalla Regione, nella parte in cui ha classificato i suoli della ricorrente come contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico, privandoli della capacità edificatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il nuovo PUG, la deliberazione regionale di compatibilità, gli atti della conferenza di servizi e gli atti presupposti, deducendo tre motivi. Con il primo ha contestato la compatibilità e la terzietà del funzionario regionale nominato commissario ad acta, sostenendo che, dopo essere intervenuto nella fase di pianificazione, egli avrebbe dovuto contraddire le posizioni della Regione espresse nel controllo di compatibilità del piano. Con il secondo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 l.r. n. 20/2001, nonché travisamento dei fatti, sviamento e illogicità manifesta, sostenendo che la deliberazione regionale di non compatibilità avrebbe evidenziato soltanto la rilevanza paesaggistica e la necessità di tutela del territorio agrario, senza imporre l'azzeramento della capacità edificatoria; la conferenza di servizi avrebbe quindi ecceduto i propri compiti, trasformando gli obiettivi regionali in una radicale eliminazione dell'edificabilità. La ricorrente ha inoltre invocato i principi in materia di pianificazione delle zone agricole e il d.m. 2 aprile 1968. Con il terzo motivo ha nuovamente dedotto la violazione dell'art. 11 l.r. n. 20/2001 e i medesimi vizi di eccesso di potere, assumendo che i verbali della conferenza non indicassero specificamente la necessità di azzerare la capacità edificatoria, nonostante l'obbligo di individuare le modifiche necessarie al controllo positivo. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per genericità e ha sostenuto l'ampia discrezionalità delle scelte urbanistiche, nonché l'autonomia funzionale del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha assorbito l'eccezione di inammissibilità per genericità, ritenendo comunque il ricorso infondato nel merito. Il primo motivo è stato respinto perché il commissario ad acta era stato nominato già nel 2014, a seguito delle incompatibilità del sindaco e della maggioranza dei consiglieri comunali, mentre i rilievi regionali di non compatibilità erano successivi, del 2017. Pertanto il commissario aveva già partecipato alla formazione del PUG sottoposto al controllo regionale e non era stato nominato per adeguare il piano alle prescrizioni regionali. Il TAR ha inoltre rilevato che l'art. 11, comma 9, l.r. n. 20/2001 attribuisce alla Regione il potere di indicare le criticità e demanda alla conferenza di servizi, nel rispetto della co-pianificazione, la definizione congiunta delle modifiche necessarie al controllo positivo. Non vi era quindi uno scontro tra posizioni autonomamente negoziabili né un potere decisionale esclusivo del commissario o del sindaco. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. Il giudice ha ribadito che le scelte urbanistiche non richiedono, di regola, una motivazione puntuale riferita a ogni singola area e che la pregressa destinazione edificatoria non genera una posizione tutelata alla sua conservazione. Una motivazione rafforzata è necessaria soltanto in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato, non ravvisate nel caso concreto. L'eliminazione della capacità edificatoria non è stata ritenuta macroscopicamente illogica o irragionevole: la Regione aveva individuato obiettivi generali di tutela e le amministrazioni partecipanti alla conferenza avevano scelto, nell'esercizio della discrezionalità pianificatoria e tecnica, una modalità idonea a conseguirli e a ottenere il controllo positivo. Il TAR ha quindi respinto integralmente il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 11 l.r. Puglia n. 20/2001

    Nel caso in cui la Giunta regionale o la Giunta provinciale oppure il Consiglio metropolitano deliberino la compatibilità del Piano indicando le modifiche necessarie ad attestarne la definitiva compatibilità di cui al comma 11, il Sindaco promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del primo invio del PUG, una conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano o suo Assessore delegato, il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato nonché, ai fini della conformazione e dell’adeguamento del PTCP alle previsioni del PPTR, un rappresentante del Ministero della Cultura. In sede di Conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di co-pianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.

    La Regione può indicare le criticità da superare ai fini del controllo positivo, mentre la conferenza di servizi, nel rispetto della co-pianificazione, definisce congiuntamente le modifiche necessarie. L'adeguamento può consistere anche nell'eliminazione della capacità edificatoria, se tale misura è ritenuta non irragionevole e idonea a conseguire gli obiettivi regionali.

  • art. 11, comma 11, l.r. Puglia n. 20/2001

    Il riferimento alla determinazione di adeguamento della conferenza di servizi conferma che il superamento dei rilievi regionali avviene mediante modifiche di adeguamento definite in sede collegiale.

  • d.m. 2 aprile 1968

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla capacità edificatoria delle zone agricole e agli standard urbanistici, ma il giudice non ne trae una regola ostativa alle scelte pianificatorie contestate.

Massime di principio

  • Nel procedimento di formazione del PUG disciplinato dall'art. 11 l.r. Puglia n. 20/2001, quando la Regione rileva profili di non compatibilità e indica le modifiche necessarie, il superamento dei rilievi deve essere definito dalla conferenza di servizi secondo il principio di co-pianificazione; non spetta al sindaco o al commissario ad acta decidere unilateralmente, ma la partecipazione di un commissario nominato anteriormente al controllo regionale non determina, per ciò solo, un difetto di terzietà o incompatibilità.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori di fatto, abnormità, manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • La destinazione urbanistica impressa a una singola area non richiede, di regola, una motivazione puntuale e individualizzata, essendo sufficiente la motivazione desumibile dai criteri generali e tecnici posti a base del piano, salvo l'esistenza di un affidamento qualificato o di altre situazioni particolari meritevoli di specifica considerazione.
  • La precedente destinazione edificatoria di un'area non attribuisce al proprietario una posizione tutelata alla sua conservazione, né impedisce la successiva riclassificazione in senso peggiorativo, quando la nuova scelta costituisca modalità non irragionevole di perseguimento degli obiettivi di tutela territoriale e paesaggistica.
  • L'eliminazione della capacità edificatoria può costituire una legittima modalità di adeguamento del PUG ai rilievi regionali di tutela paesaggistica e agraria, anche quando la Regione non abbia imposto espressamente tale misura, purché essa sia stata definita nell'ambito della conferenza di co-pianificazione e non risulti macroscopicamente illogica o irragionevole.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeConferenza di servizi
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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