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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26034/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento principale, avente ad oggetto l'imputazione di esercizio abusivo della professione, l'imputato aveva chiesto la ricusazione del giudice monocratico del Tribunale di Piacenza. La domanda era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Bologna perché ritenuta manifestamente infondata. Con il ricorso per cassazione si deduceva un unico motivo di violazione di legge, richiamando gli artt. 37, comma 1, lett. b), 38-41 c.p.p., nonché gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. Secondo il ricorrente, una serie di provvedimenti adottati dal giudice nel dibattimento - rigetto del rinvio dell'esame dell'imputato per ragioni di salute, chiusura dell'istruttoria e rinvio a discussione, rigetto della richiesta di restituzione nel termine per essere esaminato - avrebbero mostrato un atteggiamento di pregiudizio e una indebita manifestazione del convincimento sul merito, tali da far sospettare che il giudice avesse già maturato un giudizio di colpevolezza e ritenesse superfluo l'apporto difensivo. Si contestava inoltre la sanzione pecuniaria irrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'approdo della Corte di appello, osservando che i provvedimenti criticati riguardavano esclusivamente profili ordinatori e processuali, cioè richieste di rinvio e di rimessione in termini, e non integravano una indebita manifestazione del convincimento sulla responsabilità dell'imputato. Il ricorrente, inoltre, non aveva indicato in modo specifico quale atto rivelasse concretamente un pregiudizio sul merito, limitandosi a deduzioni astratte e generiche. Conseguentemente, è stata confermata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che la ricusazione opera solo nei casi previsti dalla legge e non per mere ragioni di convenienza o per provvedimenti processuali non rivelatori di un giudizio sul merito.

  • artt. 38-41 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente quali disposizioni sulla procedura di ricusazione; la Corte applica il principio secondo cui la deduzione deve essere specifica e fondata su un'effettiva manifestazione indebita del convincimento.

  • art. 111 Cost.

    Invocato a sostegno della pretesa lesione del giusto processo e della terzietà del giudice; la Corte afferma che la tutela dell'imparzialità richiede una verifica concreta dell'effetto pregiudicante.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro sul giudice imparziale e il giusto processo; la Corte lo collega alla necessità di accertare in concreto se vi sia stata una anticipazione di giudizio sul merito.

  • art. 36, lett. h), c.p.p.

    È richiamato per affermare che le gravi ragioni di convenienza possono fondare l'astensione e, solo nei casi previsti, la ricusazione, dopo una valutazione concreta della situazione.

  • art. 581 c.p.p.

    È richiamato per il requisito di specificità dei motivi di impugnazione.

  • art. 591 c.p.p.

    È richiamato per la sanzione di inammissibilità quando i motivi non sono specifici o non confrontano il provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • La ricusazione del giudice per indebita manifestazione del convincimento è configurabile solo quando il magistrato abbia espresso, senza necessità funzionale e fuori da un collegamento con l'attività giurisdizionale svolta, un'opinione anticipata sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato.
  • Non integra causa di ricusazione la mera adozione di provvedimenti processuali o ordinatori, anche se sfavorevoli alla parte, quando non contengano una valutazione di merito sulla regiudicanda penale.
  • L'effetto pregiudicante rilevante ai fini dell'astensione o della ricusazione deve essere verificato in concreto, attraverso l'esame del contenuto specifico dell'atto e del suo nesso con la fase procedimentale in cui è stato adottato.
  • L'impugnazione è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche e non si confronta puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato, indicando specificamente gli atti e le ragioni di fatto e di diritto del dissenso.
  • La tutela dell'imparzialità del giudice non coincide con un automatismo ricusatorio: le situazioni di possibile pregiudizio devono essere tipizzate o comunque ricostruite in modo rigoroso, per evitare usi strumentali o dilatori dell'istituto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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