Cassazione Civile, Sentenza n. 843/2020 del 17/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia origina da due contratti d’appalto, stipulati il 16 maggio 1989 e il 12 dicembre 1989, e dai successivi atti aggiuntivi, relativi a opere che consentivano l’utilizzo di aree retrostanti un molo in costruzione per lo smaltimento di scorie e residui di lavorazioni di altoforno. In seguito alla condanna penale di soggetti riferibili al Consorzio, all’appaltatrice e a un’altra società del raggruppamento, e alla declaratoria passata in giudicato di nullità del contratto del 12 dicembre 1989, il Consorzio chiese la ripetizione, ai sensi dell’art. 2033 c.c., dei corrispettivi versati. L’appaltatrice domandò in via riconvenzionale l’indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Il Tribunale accolse la domanda del Consorzio e dichiarò inammissibile la domanda di arricchimento. La Corte d’appello, con sentenza del 23 maggio 2017, ridusse le somme dovute, escludendo gli oneri e le spese di collaudo e gli interessi di mora, ma confermò l’inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., ritenendo esperibile un’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. contro soggetti diversi dal Consorzio. La società propose ricorso principale per falsa applicazione dell’art. 2042 c.c.: sostenne che l’ipotetica azione risarcitoria contro funzionari e amministratori non fosse un’azione tipica idonea a escludere l’arricchimento, contestò l’applicabilità temporale e soggettiva delle norme sulla responsabilità diretta dei funzionari pubblici e negò che la condotta dei propri rappresentanti configurasse un illecito commesso in danno delle società. Il Consorzio propose ricorso incidentale, lamentando l’erronea determinazione del valore della controversia, che a suo dire superava 30 milioni di euro.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale. Ha ribadito che l’azione di arricchimento è esclusa quando l’impoverito disponga di un’altra azione tipica, derivante da contratto o prevista dalla legge per una fattispecie determinata, anche contro un soggetto diverso dall’arricchito obbligato per legge o contratto. Non è invece sufficiente, a escludere l’azione ex art. 2041 c.c., la mera possibilità di un’azione fondata su una clausola generale, quale quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c. La Corte d’appello aveva quindi errato nel dichiarare inammissibile la domanda di arricchimento sulla base della sola astratta esperibilità dell’azione risarcitoria. Il ricorso incidentale del Consorzio è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2042 c.c.
In altri termini, il carattere sussidiario dell’azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita non soltanto quando sussista un’altra azione tipica utilizzabile dall’impoverito nei confronti dell’arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un’azione sperimentabile contro soggetti diversi dall’arricchito che siano obbligati per legge o per contratto.
La sussidiarietà preclude l’azione di arricchimento se esiste un’azione tipica, contrattuale o prevista dalla legge per una fattispecie determinata, esperibile anche contro un soggetto diverso dall’arricchito che sia obbligato per legge o contratto. Non la preclude, invece, la sola astratta possibilità di agire sulla base di una clausola generale.
art. 2041 c.c.
A tale stregua, si è ulteriormente sottolineato, l’azione di arricchimento deve ritenersi ammissibile allorquando l’azione teoricamente spettante all’impoverito sia prevista da clausole generali, come quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
L’azione generale di arricchimento è ammissibile quando l’unica diversa azione teoricamente prospettabile si fondi su una clausola generale, come la responsabilità extracontrattuale, e non su un rimedio tipico.
art. 2043 c.c.
A tale stregua, si è ulteriormente sottolineato, l’azione di arricchimento deve ritenersi ammissibile allorquando l’azione teoricamente spettante all’impoverito sia prevista da clausole generali, come quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
La mera astratta esperibilità dell’azione aquiliana, fondata sulla clausola generale dell’art. 2043 c.c., non basta a escludere l’azione di arricchimento per il suo carattere sussidiario.
art. 2033 c.c.
La norma è richiamata nel testo quale fondamento della domanda di ripetizione proposta dal Consorzio, ma la Corte non ne svolge un’interpretazione.
Il Consorzio aveva fondato su questa disposizione la domanda di ripetizione dei corrispettivi versati; la decisione di Cassazione non interpreta la norma.
artt. 935 e 936 c.c.
Poichè la residualità dell’azione generale di arricchimento senza causa, e pertanto il divieto di relativa esperibilità in presenza di azione tipica, trova in realtà propriamente ragione nell’esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie in favore del soggetto impoverito il quale abbia già ottenuto ristoro mediante altro rimedio, emerge invero con tutta evidenza che ben può allora riconoscersi al danneggiato la possibilità scegliere tra azione generale di arricchimento e altri rimedi, in termini di alternatività o di complementarietà, come si desume da talune specifiche disposizioni del codice civile, quali ad es. gli artt. 935 e 936 c.c. (acquisto a titolo di accessione ovvero unione e commistione), prevedenti la restituzione dei materiali e il risarcimento dei danni, ed altresì l’art. 1591 c.c., ove si sancisce l’obbligo del corrispettivo fermo restando il risarcimento del danno.
Le disposizioni sono richiamate come esempi di rimedi che possono coesistere in termini di alternatività o complementarietà; la residualità dell’arricchimento mira a evitare duplicazioni del ristoro, non a imporre in ogni caso l’esclusività di un rimedio.
art. 1591 c.c.
Poichè la residualità dell’azione generale di arricchimento senza causa, e pertanto il divieto di relativa esperibilità in presenza di azione tipica, trova in realtà propriamente ragione nell’esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie in favore del soggetto impoverito il quale abbia già ottenuto ristoro mediante altro rimedio, emerge invero con tutta evidenza che ben può allora riconoscersi al danneggiato la possibilità scegliere tra azione generale di arricchimento e altri rimedi, in termini di alternatività o di complementarietà, come si desume da talune specifiche disposizioni del codice civile, quali ad es. gli artt. 935 e 936 c.c. (acquisto a titolo di accessione ovvero unione e commistione), prevedenti la restituzione dei materiali e il risarcimento dei danni, ed altresì l’art. 1591 c.c., ove si sancisce l’obbligo del corrispettivo fermo restando il risarcimento del danno.
La disposizione è indicata come esempio di possibile coesistenza tra obbligo di corrispettivo e risarcimento, a sostegno della possibilità che più rimedi operino in termini alternativi o complementari senza determinare duplicazioni del ristoro.
Massime di principio
- L’azione di arricchimento senza causa è preclusa quando l’impoverito dispone, anche nei confronti di un soggetto diverso dall’arricchito, di un’azione tipica derivante da contratto o prevista dalla legge per una fattispecie determinata, purché il soggetto passivo di tale azione sia obbligato per legge o contratto.
- La mera possibilità di un’azione fondata su una clausola generale, quale quella di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., non esclude l’ammissibilità dell’azione di arricchimento.
- La residualità dell’azione di arricchimento è funzionale a evitare duplicazioni del ristoro quando l’impoverito abbia già ottenuto soddisfazione mediante un altro rimedio; non comporta, di per sé, che l’azione generale sia sempre esclusa in presenza di qualsiasi altra iniziativa astrattamente ipotizzabile.
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