Cassazione Penale, Sentenza n. 35827/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva che il Tribunale aveva applicato in modo assoluto la preclusione prevista dall'art. 58-quater, comma 7-bis ord. pen., per la recidiva di cui all'art. 99, comma 4 c.p., senza procedere allo "scioglimento" o alla scissione del cumulo delle pene concorrenti per verificare se la pena relativa al reato ostativo fosse ormai interamente espiata. La difesa sosteneva che, operata la scissione, la pena riferibile al reato con applicazione della recidiva poteva risultare già espiata e quindi la misura alternativa (affidamento in prova) non sarebbe preclusa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per un nuovo esame. I giudici hanno stabilito che il Tribunale doveva prima verificare, mediante la scissione del cumulo delle pene concorrenti, se la pena correlata al reato aggravato dalla recidiva fosse ancora da espiare; se quella pena fosse già stata espiata la preclusione non poteva essere applicata in modo assoluto. Pertanto l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova è stata annullata e il procedimento rimesso al Tribunale per valutare la posizione alla luce della scissione del cumulo.
Norme richiamate
art. 58-quater, comma 7-bis ord. pen. (L. n. 354/1975)
Prevede la preclusione di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà quando sia stata applicata la recidiva ex art. 99, comma 4; tuttavia la Corte richiede che, prima di applicare la preclusione, si verifichi mediante scissione del cumulo se la pena relativa al reato con recidiva sia ancora da espiare.
art. 99, comma 4 c.p.
Disciplina la recidiva reiterata come circostanza aggravante; la sua rilevanza ai fini ostativi sussiste solo se la recidiva è stata effettivamente applicata nella condanna che è in esecuzione.
art. 663 cod. proc. pen.
Attribuisce al pubblico ministero il compito di determinare la pena da eseguire in osservanza delle norme sul concorso di pene; il principio è funzionale a consentire lo scioglimento del cumulo in fase esecutiva quando necessario per valutare l'ammissibilità di benefici.
art. 80 cod. pen. e artt. 72-79 cod. pen. (concorrso di pene)
Richiamati per spiegare che l'applicazione delle norme sul concorso di pene può avvenire in fase esecutiva e per evitare differenziazioni ingiustificate dipendenti dalla casualità dei tempi del giudicato; ciò giustifica la scissione del cumulo quando richiesta per verificare l'applicabilità di benefici.
art. 30-ter L. 26 luglio 1975, n. 354
Norma richiamata nella giurisprudenza come riferimento per il computo del periodo minimo di pena espiata ai fini di permessi premi e analoghe valutazioni sull'espiato rispetto ai reati ostativi.
Corte Costituzionale, sent. n. 291/2010
Corte Cost. n. 291 del 4 ottobre 2010
Richiamata dal Tribunale ma interpretata dalla Cassazione nel senso che la rilevanza della recidiva è fondata sulla sua effettiva applicazione nella specifica condanna in esecuzione.
Corte Costituzionale, sent. n. 361/1994
Corte Cost. n. 361 del 27 luglio 1994
Principio secondo cui, in presenza di istituti la cui applicabilità richiede la separata considerazione dei titoli di condanna, è necessario lo scioglimento del cumulo per evitare trattamenti diseguali; principio richiamato per sostenere la scissione del cumulo nei casi di reati ostativi.
Giurisprudenza di legittimità: Cass. Sez. 1, n. 42462/2009 (Pezzuto) e altre pronunce
Cass. Sez. 1, n. 42462 del 15/10/2009
Stabilisce il principio che, quando vi sia un cumulo di pene in esecuzione che comprende condanne con e senza applicazione della recidiva reiterata, il cumulo deve essere scisso per verificare se la pena relativa al reato ostativo sia ancora da espiare e quindi se operi il divieto di concessione dei benefici.
Massime di principio
- La preclusione derivante dalla recidiva (art. 99, comma 4) opera solo se la circostanza aggravante è stata effettivamente applicata nella condanna la cui pena è in esecuzione; non è sufficiente che il soggetto sia stato in astratto dichiarato recidivo.
- Quando è in esecuzione un cumulo di pene che comprende titoli di condanna ostativi e non ostativi, il giudice deve verificare mediante la scissione del cumulo se la pena relativa al reato ostativo risulta già espiata; se sì, la misura alternativa può non essere preclusa.
- La scissione del cumulo va operata in fase esecutiva ogniqualvolta sia necessaria per accertare l'ammissibilità di benefici penitenziari, per evitare discriminazioni derivanti dalla casualità del momento di esecuzione delle singole pene.
- Se dalla scissione emerge che la pena riferita al reato aggravato dalla recidiva non è più da espiare, il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 7-bis, non può essere applicato in modo assoluto.
- In procedimenti analoghi è opportuno che la difesa richieda espressamente la scissione del cumulo e che il giudice espliciti nel provvedimento l'analisi fatta sul punto prima di dichiarare inammissibile l'istanza per motivi ostativi.
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