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Ordinanza

Ordinanza n. 5861/2026 - Napoli, Sezione 2

per L’OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n.3033/2025 emessa dal Tribunale di Milano Sez. Lavoro RG 3924/2025 pubblicata il 27-06-2025, notificata il 27/06/2025 da Montagnolo Luca, NON APPELLATA e passata in giudicato, come da certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Milano in atti;

Giustizia amministrativa202603312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Campania ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, individuando quale giudice competente il TAR Lombardia - Milano, in applicazione dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Ha disposto che il ricorrente possa riassumere la causa davanti al TAR competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

TAR Campania, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3033/2025, pubblicata il 27 giugno 2025 e passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione e l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3033/2025, pubblicata il 27 giugno 2025, notificata il 27 giugno 2025 e non appellata. Ha successivamente rilevato, con istanza del 26 giugno 2026, l’incompetenza territoriale del TAR Campania, poiché il titolo giudiziale da eseguire era stato emesso dal Tribunale di Milano.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Considerato che come autoeccepito anche da parte ricorrente con istanza del 26 giugno 2026 , sussiste l’incompetenza territoriale del TAR adito, dal momento che il titolo da eseguire è stato emesso dal tribunale di Milano e pertanto ai sensi dell’art. 113 co 2 cpa rientra nella competenza territoriale del TAR Lombardia- Milano;

    Per l’ottemperanza di un titolo emesso dal Tribunale di Milano è territorialmente competente il TAR Lombardia - Milano.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Ritenuto pertanto di dichiarare la propria incompetenza per territorio, essendo competente il TAR Milano dinanzi al quale il ricorrente potrà riassumere la causa nei termini di legge ex artt 15 co 4 cpa , entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

    Dichiarata l’incompetenza territoriale, la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la competenza territoriale del TAR si individua in relazione al giudice che ha emesso il titolo da eseguire; per un titolo emesso dal Tribunale di Milano, è competente il TAR Lombardia - Milano.
  • Dichiarata l’incompetenza territoriale, la parte può riassumere la causa davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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