Sentenza n. 103/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Prefetto della provincia di Parma prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, fasc. -OMISSIS-, con il quale è stato definito il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data -OMISSIS- avverso il provvedimento di ammonimento del Questore di Parma n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - nonché, ove occorra, del provvedimento di ammonimento del Questore di Parma n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, impugnato in via gerarchica dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro l'ammonimento del Questore di Parma, nonché l'ammonimento questorile
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto prefettizio del ricorso gerarchico e, ove occorresse, l'originario ammonimento adottato ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 7 e 8 del d.l. n. 11/2009, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, travisamento, sviamento e arbitrarietà, sostenendo che l'ammonimento fosse stato adottato automaticamente sulla base del solo esposto dell'ex compagna e di una sua percezione soggettiva, senza elementi univoci e concordanti. Con il secondo motivo ha censurato il provvedimento prefettizio per violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e degli artt. 7 e seguenti del d.P.R. n. 1199/1971, sostenendo che il Prefetto si fosse limitato a recepire le conclusioni del Questore senza esaminare puntualmente le censure del ricorso gerarchico e i fatti sopravvenuti, tra cui l'incensuratezza, l'assenza di reiterazione delle condotte e il rispetto delle prescrizioni. Con il terzo motivo ha dedotto nuovamente violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria e travisamento, assumendo che il Questore non avesse svolto un'autonoma istruttoria rispetto alle dichiarazioni della denunciante. L'Amministrazione ha evidenziato la natura preventiva e cautelare dell'ammonimento, la sufficienza di un quadro indiziario attendibile e la discrezionalità del Questore nella scelta degli strumenti istruttori. Nel caso concreto l'istruttoria aveva considerato le dichiarazioni dell'ex compagna, numerose e persistenti e-mail, messaggi e telefonate protrattisi per oltre un anno, tentativi di contatto e riavvicinamento, appostamenti e il trasferimento della denunciante, oltre alle memorie difensive del ricorrente, nelle quali egli aveva riconosciuto la pluralità dei contatti e si era scusato per il comportamento tenuto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'ammonimento ex art. 8 del d.l. n. 11/2009 come misura di prevenzione, con funzione dissuasiva, cautelare e preventiva, distinta dall'accertamento penale del reato di atti persecutori. Per la sua adozione non occorre la prova piena del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., ma è sufficiente un insieme di elementi attendibili dal quale desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso idoneo a degenerare in condotte penalmente rilevanti e a determinare un giudizio prognostico di pericolo. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'ammonimento non si fondava sul solo esposto: le dichiarazioni della denunciante erano corroborate da numerosi messaggi ed e-mail, della cui quantità, frequenza e persistenza il ricorrente non aveva contestato l'effettività, e dalle sue stesse memorie difensive. La motivazione dell'ammonimento è stata ritenuta adeguata e non manifestamente illogica o irragionevole. Il secondo motivo è stato respinto perché il Prefetto aveva svolto un'autonoma analisi del contenuto dell'ammonimento, delle risultanze dell'istruttoria questorile, delle memorie endoprocedimentali e delle censure del ricorso gerarchico; il richiamo alle conclusioni del Questore non costituiva un mero appiattimento, ma l'esito di un autonomo ragionamento logico-induttivo. Il terzo motivo è stato respinto richiamando la natura semplificata e celere del procedimento: l'art. 8 non impone sempre l'audizione del destinatario né specifici e rigidi passaggi istruttori, rimettendo al Questore la valutazione della necessità di acquisire ulteriori informazioni. Il giudice ha inoltre ribadito che il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti, alla manifesta irragionevolezza o sproporzione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009
Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. [...] Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.
La disposizione disciplina una misura preventiva e cautelare, adottabile sulla base di un quadro indiziario attendibile e di un giudizio prognostico, senza necessità di raggiungere la prova penale del reato di atti persecutori. La formula 'se necessario' rimette al Questore la valutazione sulla necessità e sulle modalità degli approfondimenti istruttori.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiede una motivazione adeguata del provvedimento e, nel caso esaminato, del rigetto del ricorso gerarchico; tale obbligo è stato ritenuto rispettato perché il Prefetto ha esaminato gli elementi istruttori, le difese e le censure del ricorrente.
art. 612-bis c.p.
La fattispecie penale degli atti persecutori costituisce il riferimento sostanziale della situazione di pericolo, ma l'ammonimento non richiede l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato né la prova necessaria per una condanna penale.
artt. 7 e seguenti d.P.R. n. 1199/1971
La decisione sul ricorso gerarchico deve esaminare le censure dedotte; nel caso concreto il Prefetto ha svolto un'autonoma valutazione, anche mediante l'istruttoria acquisita dalla Questura, pur condividendo le conclusioni del Questore.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009 è una misura di prevenzione con funzione cautelare e dissuasiva, distinta dal procedimento penale per atti persecutori; per adottarlo non occorre la prova piena del reato di cui all'art. 612-bis c.p., essendo sufficiente un quadro di elementi attendibili dal quale desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso idoneo a degenerare in condotte criminose.
- La valutazione del Questore può fondarsi sulle dichiarazioni della persona offesa quando queste siano sottoposte a un autonomo giudizio di attendibilità e risultino corroborate da ulteriori elementi, quali messaggi, e-mail o altri dati obiettivi; non è necessario che l'ammonimento sia preceduto da un'attività istruttoria analoga a quella del procedimento penale.
- La formula dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009 secondo cui il Questore acquisisce informazioni dagli organi investigativi e sente le persone informate dei fatti 'se necessario' attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità nella scelta degli strumenti, dei tempi e del livello di approfondimento dell'istruttoria; non sussiste un obbligo generalizzato di audizione del destinatario.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull'ammonimento è limitato alla verifica della manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, della manifesta irragionevolezza o della sproporzione della misura, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'autorità di pubblica sicurezza.
- Il provvedimento prefettizio che decide il ricorso gerarchico non è viziato da carenza di motivazione quando, pur condividendo le conclusioni del Questore, esamina autonomamente le risultanze istruttorie, le difese dell'interessato e le censure dedotte, pervenendo alle medesime conclusioni con un ragionamento logicamente articolato.
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