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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19314/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia originava dall'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice ai sensi dell'art. 2901 c.c. contro un atto del 23 luglio 2014 con cui il debitore aveva conferito immobili in un fondo patrimoniale. Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda; il debitore aveva proposto appello, ma la Corte d'appello di Milano lo aveva dichiarato inammissibile. Contro tale ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. è stato proposto ricorso per cassazione. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato che la procura alle liti prodotta non era autenticata e comunque riguardava l'impugnazione davanti alla Corte d'appello, non il ricorso per cassazione. Perciò il ricorso risultava privo della necessaria procura speciale per il giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità assorbente di ogni altro profilo. La Corte ha inoltre applicato il principio secondo cui, in caso di impugnazione proposta senza effettivo conferimento di procura, l'attività processuale del difensore non produce effetti per la parte e il professionista può essere condannato alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale al ricorso. Ha inoltre condannato in solido gli avvocati che avevano sottoscritto l'atto, ritenendo che l'impugnazione fosse stata proposta senza effettivo conferimento della procura per il giudizio di legittimità, al rimborso delle spese processuali in favore della controparte e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, da parte dei medesimi difensori.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dalla società creditrice contro l'atto di conferimento nel fondo patrimoniale.

  • art. 348-bis c.p.c.

    l'ordinanza impugnata era quella che aveva dichiarato inammissibile l'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei difensori.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è corredato da valida procura speciale conferita per il giudizio di legittimità; una procura riferita ad altro grado di giudizio non può essere utilizzata per il ricorso in cassazione.
  • La procura alle liti deve essere autentica e riferibile specificamente all'impugnazione proposta; in difetto, l'impugnazione si considera proposta senza effettivo conferimento del potere rappresentativo.
  • Quando l'impugnazione è proposta da un difensore senza valida procura della parte, l'attività processuale del difensore non produce effetti per il soggetto asseritamente rappresentato e il professionista può essere condannato personalmente alle spese di lite.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di procura assorbe ogni altra questione di merito o di rito relativa alle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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