Cassazione Penale, Sentenza n. 20023/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza di patteggiamento per due profili: (i) vizio di motivazione per la presunta omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento); (ii) mancata indicazione e motivazione, nella sentenza, dei beni sequestrati da sottoporre a confisca, con specifica doglianza sulla statuizione di "confisca e distruzione di quanto in sequestro"
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifesta infondatezza in quanto l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena concordata (patteggiamento) è limitata dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23/6/2017 n.103), per cui non è sindacabile in Cassazione la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129. Sul secondo motivo ha dichiarato la genericità della censura: il ricorrente, pur essendo a conoscenza dei beni posti in sequestro, non ha indicato quali beni (se esistenti) potevano essere restituiti e dunque non ha adempiuto all'onere di specificità; inoltre lo stupefacente è soggetto a confisca obbligatoria. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di questa norma
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che incrimina i reati in materia di stupefacenti; i fatti per cui è stato patteggiato ricadono in questa disposizione
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede cause di proscioglimento che, se ricorrono, devono essere verificate; il ricorrente lamentava omissione di tale verifica, ma la Corte ha ritenuto la censura non sindacabile in Cassazione nella procedura di patteggiamento
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma introdotta dalla legge 23/6/2017 n.103 che limita l'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate, escludendo il sindacato in Cassazione su questioni come la verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129
legge 23 giugno 2017 n. 103
Ha introdotto, tra l'altro, il comma 2-bis all'art. 448 cod. proc. pen., restringendo i motivi di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena concordata
Massime di principio
- Le sentenze di patteggiamento (applicazione della pena ai sensi dell'art. 444) hanno un ambito di impugnabilità molto ristretto in Cassazione: questioni come la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 sono in linea di massima non sindacabili per effetto dell'art. 448, comma 2-bis.
- Una censura sulla confisca decisa nella sentenza di patteggiamento richiede specifica indicazione dei beni per i quali si contesta la confisca e la dimostrazione di un diritto alla restituzione; doglianze generiche sulla "confisca di quanto in sequestro" sono inammissibili.
- La confisca di sostanze stupefacenti è normalmente obbligatoria: contestare la confisca dello stupefacente senza indicare beni non soggetti a confisca è inefficace.
- Chi impugna in Cassazione dopo un patteggiamento deve formulare motivi conformi ai limiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 448 cod. proc. pen. e deve garantire adeguata specificità nella descrizione degli interessi lesi.
- Per opporsi efficacemente a misure reali (sequestro/confisca) occorre documentare e specificare il diritto alla restituzione dei singoli beni, indicando i relativi elementi probatori.
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