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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29793/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento esecutivo relativo a opere abusive, il giudice del tribunale aveva rigettato l'istanza con cui il ricorrente chiedeva l'annullamento, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione impartito dal pubblico ministero. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe travisato la relazione del consulente tecnico di parte, la quale attestava l'impossibilità materiale di eseguire la demolizione. La Corte rileva però che la censura investe in realtà le modalità concrete dell'intervento di autodemolizione e le cautele da adottare per evitare danni alla proprietà del ricorrente, profili interni ai rapporti privatistici tra i soggetti coinvolti e non incidenti sulla legittimità dell'ordine di demolizione, rispetto al quale il ricorrente non è neppure destinatario diretto o indiretto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato: la doglianza era eccentrica rispetto all'oggetto del provvedimento impugnato, poiché riguardava non la validità dell'ordine di demolizione ma le modalità esecutive dell'autodemolizione e i pretesi danni alla proprietà. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo ragioni per ritenere che l'inammissibilità dipendesse da colpa non lieve del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186

    viene richiamata quale parametro per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, subordinata alla valutazione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente diretto contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, contesti in realtà aspetti estranei alla validità o legittimità del provvedimento impugnato, come le concrete modalità esecutive di un autointervento demolitorio o i rapporti privatistici tra soggetti diversi dal destinatario dell'ordine.
  • La deduzione di un travisamento della prova è irrilevante quando non incide sulla ratio decidendi della decisione impugnata e non attacca la parte decisiva della motivazione che sorregge il rigetto dell'istanza.
  • Le difficoltà tecniche o i possibili danni connessi all'esecuzione materiale di una demolizione non incidono sulla validità dell'ingiunzione o dell'ordine di demolizione, ma al più sulle modalità concrete di esecuzione, profilo che può esulare dalla competenza del giudice dell'esecuzione se non investe la legittimità del titolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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