Cassazione Penale, Sentenza n. 22568/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere applicata il 20/06/2023 per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge (art. 275 c.p.p.) e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari: contestava l'insufficienza della gravità indiziaria, il lungo intervallo temporale fra i fatti e la misura, l'assenza di reati-fine a suo carico, la spiegabilità delle frequentazioni con due soggetti del clan per rapporti di vicinato e la mancata considerazione di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la dedotta violazione di legge fosse, in realtà, una censura della motivazione e quindi non configurabile come vizio di diritto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b). Le doglianze sulla motivazione sono state giudicate generiche e prive di un confronto critico con le argomentazioni del Tribunale. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, valorizzando il ruolo ancora attuale del ricorrente nel sodalizio, i continui rapporti con la cosca, conversazioni su aspetti rilevanti quali il pagamento degli stipendi e la fedeltà anche in occasione del mutamento del vertice. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione; la Corte ha rilevato che l'eccezione era in realtà una censura motivazionale e non una violazione della norma processuale suscettibile di censura in cassazione come vizio di diritto.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La Corte rammenta che questa disposizione attiene all'erronea interpretazione o applicazione della legge penale sostanziale; non è il rimedio per censure relative a carenze o contraddizioni della motivazione, che configurano un diverso tipo di vizio non trasformabile in violazione di legge apodittica.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiesto applicativo in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento previsto a titolo di ammenda.
art. 94 cod. proc. pen. (comma citato nel provvedimento)
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria ex sentenza; nella pronuncia è disposta la trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- In Cassazione una dedotta 'violazione di legge' deve riguardare l'erronea interpretazione o applicazione della norma penale sostanziale; critiche alla valutazione delle prove o alla motivazione costituiscono generalmente doglianze motivazionali e possono rendere il ricorso inammissibile se non adeguatamente specificate.
- Per contestare una misura cautelare è necessario confrontarsi puntualmente con le ragioni del giudice di merito e indicare profili critici specifici e circostanziati; argomentazioni generiche (es. mero richiamo al tempo trascorso o alla vicinanza di residenza) sono spesso insufficienti se vi sono elementi che indicano un ruolo attuale nel sodalizio.
- Nei procedimenti per associazione mafiosa i giudici danno rilievo a elementi quali la persistenza di rapporti con il clan, la partecipazione a discussioni su aspetti gestionali (es. pagamenti, stipendi), la fedeltà al sodalizio anche in fase di cambi di vertice: tali elementi possono legittimare la misura cautelare per il concreto pericolo di reiterazione.
- La richiesta di misure cautelari meno afflittive (es. arresti domiciliari) va supportata da elementi specifici che dimostrino la loro idoneità a contemperare le esigenze cautelari; la mera invocazione di alternative non convince se il giudice ha motivato l'inadeguatezza delle misure meno restrittive rispetto al rischio concreto evidenziato.
- In sede di impugnazione è fondamentale sviluppare un confronto critico e puntuale con le motivazioni del provvedimento impugnato: omissioni o censure apodittiche sul piano probatorio o motivazionale compromettono l'ammissibilità del ricorso.
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