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Sentenza

Sentenza del 19/04/2018 n. 9674 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava accertamenti IRPEG e ILOR relativi agli anni 1995 e 1996. L'Agenzia contestava principalmente la vendita di beni infragruppo alle controllate estere a prezzi inferiori al valore normale, la deduzione di costi non inerenti o non di competenza, il mancato addebito di interessi passivi e alcune sanzioni. La contribuente contestava a sua volta il recupero degli interessi passivi, degli ammortamenti relativi a costi di ristrutturazione e la mancata rideterminazione complessiva delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo errata la ripartizione dell'onere della prova sul transfer pricing e insufficiente la motivazione della CTR, che non aveva adeguatamente valutato gli elementi indicati dall'Ufficio, tra cui la documentazione extracontabile, la gestione centralizzata delle controllate e le transazioni costantemente in perdita. Ha inoltre accolto il quarto motivo dell'Agenzia limitatamente ai costi per la redazione del bilancio consolidato, poiché la contribuente non era la capogruppo. Ha rigettato il motivo relativo ai costi di pubblicità e dichiarato inammissibile il profilo relativo alle consulenze. Quanto al ricorso incidentale della contribuente, ha dichiarato inammissibili i motivi sugli interessi passivi e sugli ammortamenti, ma ha accolto il motivo relativo alla rideterminazione complessiva delle sanzioni ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997. La sentenza impugnata è stata cassata nei punti accolti, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 76, comma 5, TUIR, oggi art. 110, comma 7, TUIR

    La disciplina del transfer pricing non richiede all'Amministrazione di provare uno specifico vantaggio fiscale, ma soltanto l'esistenza di operazioni infragruppo a un prezzo apparentemente inferiore al valore normale. Spetta poi al contribuente dimostrare che il prezzo applicato era conforme alle condizioni di mercato.

  • Art. 9, comma 3, TUIR

    Il valore normale deve essere determinato considerando il prezzo o corrispettivo normalmente praticato per beni o servizi similari in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili.

  • Art. 2697 c.c.

    Si applica il principio generale dell'onere della prova, modulato secondo la vicinanza della prova: una volta forniti dall'Ufficio elementi che fanno apparire anomalo il prezzo infragruppo, il contribuente deve provare la conformità del prezzo al valore di mercato.

  • Art. 74, comma 2, TUIR, nel testo ratione temporis

    Le spese pubblicitarie o di sponsorizzazione sostenute anche a vantaggio di terzi possono essere deducibili se il contribuente dimostra l'inerenza, la congruità e le potenziali utilità per la propria attività. Il fatto che benefici anche una società controllata non esclude automaticamente la deducibilità.

  • Art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997

    "In caso di separati processi per avvisi contenenti irrogazione di sanzioni l'ultimo giudice deve rideterminare la sanzione complessiva"

    Quando esistono più procedimenti relativi a sanzioni riferibili alla medesima violazione o a violazioni collegate, il giudice deve procedere alla rideterminazione complessiva della sanzione, anche d'ufficio, purché siano presenti le necessarie allegazioni.

  • Art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    L'indicazione del domicilio processuale può conservare efficacia secondo il principio di ultrattività, ma la notifica effettuata presso un domicilio non più attuale, quando la parte abbia modificato domicilio in appello, determina normalmente nullità e non inesistenza della notificazione.

  • Art. 291 c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata mediante costituzione della parte destinataria o attraverso la rinnovazione della notificazione disposta dal giudice.

Massime di principio

  • Nel transfer pricing l'Amministrazione deve fornire elementi concreti che rendano apparentemente anomalo il prezzo delle operazioni infragruppo; non deve necessariamente dimostrare un vantaggio fiscale effettivo.
  • Dopo la contestazione dell'anomalia, il contribuente deve documentare il valore normale mediante comparabili attendibili, condizioni contrattuali, costi, sconti e caratteristiche economiche delle operazioni.
  • La comparabilità dei mercati non dipende soltanto dalla loro localizzazione geografica, ma soprattutto dalle condizioni economiche, commerciali e contrattuali delle transazioni.
  • La documentazione extracontabile, le operazioni sistematicamente in perdita e il controllo gestionale centralizzato sulle controllate possono costituire elementi rilevanti per sostenere una rettifica di transfer pricing.
  • Un costo sostenuto dalla capogruppo o da una società del gruppo per attività che avvantaggiano anche controllate può essere deducibile, ma occorre dimostrare l'inerenza e l'utilità concreta o potenziale per l'attività della società che lo sostiene.
  • I costi relativi al bilancio consolidato devono essere valutati considerando quale società abbia effettivamente il ruolo di capogruppo e sia responsabile del coordinamento dell'intero gruppo.
  • Gli interessi o i costi sostenuti per conto di una controllata non sono automaticamente deducibili dalla controllante: occorre dimostrare il collegamento con l'attività e, se necessario, il corretto riaddebito alla società beneficiaria.
  • Quando più procedimenti riguardano sanzioni collegate, il giudice deve verificare la possibilità di applicare una sanzione complessiva, evitando duplicazioni o cumuli contrari alla disciplina sanzionatoria.
  • Un errore nel luogo di notificazione del ricorso, se l'atto è comunque riconoscibile come notificazione e il destinatario si costituisce, tende a integrare una nullità sanabile e non l'inesistenza dell'atto.

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