Cassazione Civile, Ordinanza n. 31209/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appellante)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria per danni a un appartamento sovrastante, asseritamente causati da lavori di ristrutturazione eseguiti nell’immobile sottostante. In primo grado il proprietario/convenuto chiamò in garanzia l’appaltatore esecutore dei lavori, il quale contestò di aver contrattato non con lui ma con un diverso soggetto. Il tribunale condannò il convenuto al risarcimento e rigettò la chiamata in garanzia. In appello, instaurato dal soccombente, la corte territoriale dispose mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010; ritenendo dal verbale che all’incontro preliminare fosse assente l’appellante e che il suo difensore fosse privo di procura speciale, e che fosse altresì assente una delle controparti senza procura speciale dell’altro presente, dichiarò improcedibile l’appello. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sulla mediazione per non avere considerato che la sua assenza era giustificata, che il suo difensore era comunque presente e che la mediazione si era conclusa negativamente per la dichiarata indisponibilità a conciliare della controparte; 2) errata interpretazione della funzione del solo incontro preliminare di mediazione, che non richiederebbe l’avvio della fase di merito; 3) violazione delle norme processuali e di mediazione per non avere considerato che la presenza dell’avvocato è sufficiente e che la parte non deve necessariamente comparire nella fase preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi, ritenendo erronea la declaratoria di improcedibilità dell’appello. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, la mediazione disposta dal giudice d’appello ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 è condizione di procedibilità, ma si considera utilmente esperita quando le parti compaiono al primo incontro davanti al mediatore, assistite dai rispettivi avvocati, e una di esse dichiara di non voler procedere oltre. Nel caso concreto, dal verbale risultava che la procedura si era già arrestata al primo incontro per l’indisponibilità alla mediazione manifestata dal difensore di una parte assente; perciò non era rilevante la questione della regolarità della presenza del difensore dell’altra parte, né poteva fondarsi l’improcedibilità su profili ulteriori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio restitutorio alla Corte d’appello di Napoli, che dovrà riesaminare l’appello e regolare anche le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010
nella formulazione introdotta dall’art. 84, comma 1, lettera b), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
La mediazione disposta dal giudice anche in appello è condizione di procedibilità della domanda; il giudice conserva discrezionalità nel disporla in funzione deflattiva e di ragionevole durata del processo.
art. 8 d.lgs. 28/2010
Per l’avveramento della condizione di procedibilità è sufficiente la comparizione delle parti al primo incontro davanti al mediatore, assistite dai rispettivi avvocati; non è necessario che si svolga una vera e propria fase di merito della mediazione.
art. 116, secondo comma, c.p.c.
La valutazione della mancata partecipazione senza giustificato motivo e le conseguenze probatorie/sanzionatorie restano estranee al tema dell’improcedibilità esaminato, perché attengono ad altro piano processuale.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso deduceva violazioni di legge e vizi di falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
art. 1362 c.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare l’interpretazione della funzione del primo incontro di mediazione.
art. 1703 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica rilevanza autonoma nella motivazione della Corte.
art. 2727 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica rilevanza autonoma nella motivazione della Corte.
art. 82 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la sufficienza della presenza del difensore.
art. 348 bis c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali indicate nel terzo motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice dispone la mediazione delegata ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, la condizione di procedibilità si considera soddisfatta se le parti partecipano al primo incontro informativo davanti al mediatore e, dopo essere state adeguatamente informate, una di esse dichiara di non voler proseguire oltre.
- Il primo incontro di mediazione può esaurire l’intero procedimento: non è necessario che si apra una vera fase negoziale di merito quando già al primo contatto emerge l’indisponibilità di una parte alla conciliazione.
- Ai fini della procedibilità non è decisivo scrutinare ulteriori profili di regolarità della partecipazione se il verbale mostra che la mediazione si è arrestata immediatamente per la dichiarata indisponibilità di una parte a conciliare.
- Le condizioni di procedibilità introdotte per finalità deflattive devono essere interpretate in modo non estensivo, così da non comprimere o rendere eccessivamente gravoso l’accesso alla tutela giurisdizionale.
- Le conseguenze processuali o sanzionatorie per la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione costituiscono un profilo distinto dalla verifica dell’avveramento della condizione di procedibilità.
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