Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21614/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per Euro 609.636 oltre accessori, quale corrispettivo di lavori di verniciatura eseguiti su costruzioni navali nei confronti della società committente. Quest'ultima proponeva opposizione e sollevava eccezione di compromesso, sostenendo che la lite fosse devoluta ad arbitrato rituale in forza di una clausola contenuta in due contratti di appalto stipulati successivamente agli ordini di lavorazione. La società opposta replicava che negli ordini, sottoscritti dalla committente, era contenuta una clausola di foro esclusivo di Ancona, da ritenersi speciale e successiva rispetto ai contratti, e disconosceva inoltre le firme apposte sui contratti, sostenendo che fossero riferibili a un soggetto privo di poteri rappresentativi. Il Tribunale di Ancona dichiarava la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale, ritenendo che i contratti successivi e più analitici integrassero il rapporto e che, comunque, la società avesse ratificato il contratto anche se sottoscritto da falso procuratore; riteneva altresì non necessario il verificarsi del documento in presenza di riconoscimento tacito pregresso. Con ricorso per regolamento di competenza la società appaltatrice contestava: 1) la qualificazione degli ordini e dei contratti, sostenendo che i contratti erano solo condizioni generali predisposte dalla controparte e che gli ordini disciplinavano specificamente gli appalti; 2) l'erroneità della ritenuta ratifica tacita e dei riflessi sulla competenza, affermando che la clausola arbitrale richiedeva approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. e che la firma del falso procuratore equivaleva a mancanza di sottoscrizione; 3) una censura riepilogativa finale. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, confermando che i contratti successivi, dettagliati e collegati agli ordini precedenti, avevano funzione integrativa e potevano validamente rendere operativa la clausola compromissoria, con forma scritta ad substantiam soddisfatta dal collegamento documentale; ha inoltre ritenuto applicabile la ratifica anche alla clausola compromissoria conclusa da soggetto privo di poteri, esclusa la ratifica parziale, e ha escluso che si trattasse di condizioni generali di contratto tali da richiedere specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. Nel dispositivo ha rigettato il ricorso, dichiarato la competenza degli arbitri e condannato la ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione, decidendo sul regolamento necessario di competenza, ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la competenza degli arbitri, confermando la decisione del Tribunale di Ancona che aveva declinato la propria competenza in favore del collegio arbitrale. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della resistente dichiaratosi anticipatario, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 808 c.p.c.

    la clausola compromissoria deve rivestire la forma scritta ad substantiam; il requisito può essere soddisfatto anche tramite documenti separati inscindibilmente collegati tra loro e tramite relatio perfecta.

  • art. 816 e ss. c.p.c.

    richiamate come norme inderogabili dell'arbitrato rituale a cui la clausola rinviava.

  • art. 825, commi 2 e 3, c.p.c.

    richiamato nella clausola per indicare che il lodo avrebbe avuto efficacia esecutiva.

  • art. 1341 c.c.

    la specifica approvazione per iscritto non è richiesta quando non si tratti di condizioni generali predisposte per una serie indefinita di rapporti, ma di clausole elaborate per uno specifico rapporto negoziale.

  • art. 214 c.p.c.

    il disconoscimento della scrittura è rilevante quando la società contesti l'autenticità della firma; se invece deduce che la firma provenga da soggetto privo di poteri rappresentativi, il documento può essere valutato dal giudice.

  • art. 29, comma 2, c.p.c.

    il foro di Ancona indicato negli ordini non era esclusivo; la coesistenza con la clausola compromissoria non è incompatibile, potendo esprimere la libera scelta delle parti tra giudice ordinario e arbitri.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    è stato ravvisato l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando due documenti negoziali sono collegati e uno integra in modo analitico il rapporto già avviato dall'altro, il successivo accordo non è necessariamente un negozio autonomo: può operare come integrazione del rapporto originario e rendere efficace una clausola compromissoria in esso inserita.
  • La forma scritta ad substantiam della clausola compromissoria può risultare soddisfatta anche da più documenti tra loro inscindibilmente collegati, senza necessità che la clausola sia contenuta in un unico atto sottoscritto da entrambe le parti.
  • La clausola compromissoria può essere ratificata anche se inizialmente sottoscritta da un soggetto privo di poteri rappresentativi, poiché la ratifica si estende all'assetto negoziale complessivo e non si ammette, di regola, una ratifica selettiva della sola clausola arbitrale.
  • La specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. è richiesta solo per clausole inserite in condizioni generali di contratto predisposte per una serie indefinita di rapporti; non si applica automaticamente a clausole elaborate per un singolo rapporto contrattuale.
  • Nel regolamento necessario di competenza, la Corte può verificare direttamente dagli atti l'applicabilità della clausola compromissoria, limitando l'esame delle questioni di merito ai soli profili incidentali necessari a decidere sulla competenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.