Cassazione Civile, Ordinanza n. 03741/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il debitore aveva ricevuto un atto di precetto fondato su titolo giudiziale e, dopo la morte del creditore originario, un atto di pignoramento presso terzi notificato dall'erede del creditore, con nuovo mandato difensionale. Egli ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. sostenendo la nullità o inesistenza del pignoramento per difetto di ius postulandi del difensore del creditore procedente, perché, a suo dire, la morte del mandante aveva fatto venir meno il mandato alle liti e avrebbe imposto la notifica di un nuovo atto di precetto da parte dell'erede. In cassazione ha dedotto: 1) violazione della disciplina sull'ultrattività del mandato alle liti e degli artt. 75, 83 e 300 c.p.c., oltre che dell'art. 1722 c.c., sostenendo che il precedente precetto non potesse conservare efficacia dopo la morte del creditore; 2) vizio motivazionale in ordine alla compensazione delle spese disposta nel procedimento di sospensione dell'esecuzione, lamentando l'assenza di gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei due motivi perché ha rilevato d'ufficio un difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di opposizione esecutiva: i terzi pignorati non risultavano parti dei gradi di merito e non erano stati evocati neppure in cassazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. e ha rinviato la causa al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini l'opposizione nel contraddittorio anche con i terzi pignorati, provvedendo altresì sulle spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
norma posta a fondamento dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro il pignoramento presso terzi.
art. 383, comma 3, c.p.c.
consente la cassazione con rinvio quando il giudizio di merito è viziato da un difetto di contraddittorio che impone la rimessione al primo giudice.
artt. 75, 83 e 300 c.p.c.
richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sull'ultrattività del mandato alle liti e sulla sua estinzione per morte del mandante.
art. 1722, comma 1, n. 4, c.c.
richiamato dal ricorrente quale norma sull'estinzione del mandato per morte del mandante.
artt. 669-terdecies e 700 c.p.c.
indicati quale base del titolo giudiziale posto a fondamento del precetto iniziale.
Massime di principio
- Nell'espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato; la mancata partecipazione del terzo determina un vizio rilevabile d'ufficio e comporta la cassazione della decisione con rinvio.
- Quando il giudizio di merito è celebrato senza la partecipazione di un litisconsorte necessario, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio anche se le parti non lo abbiano specificamente dedotto.
- La cassazione con rinvio al primo giudice è la conseguenza processuale del difetto di integrità del contraddittorio nei casi in cui la causa debba essere riesaminata ab origine nel contraddittorio di tutti i soggetti necessari.
- Le questioni di merito concernenti la validità del precetto e del pignoramento in rapporto alla morte del creditore restano assorbite quando la decisione di merito sia cassata per un vizio processuale preliminare e assorbente.
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