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Sentenza

Sentenza n. 1584/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - della relazione prot. 244276 del 21 ottobre 2022, conclusiva del procedimento di verifica amministrativo - contabile eseguito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nei confronti della Fondazione Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e secondo le norme che regolano i servizi ispettivi del medesimo Ministero; - di tutti gli altri atti preliminari, presupposti, consequenziali o altrimenti connessi, con particolare riferimento al referto ispettivo sulla verifica eseguita dal 4 ottobre al 12 novembre 2021, conclusiva della prima fase del procedimento ispettivo e trasmessa con nota del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 253914 in data 21 marzo 2022, limitatamente ai rilievi considerati “non superati” nella relazione conclusiva sopra indicata.

Giustizia amministrativa202300049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: relazione conclusiva della verifica amministrativo-contabile ministeriale e rilievi ispettivi non superati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri vigilanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la relazione conclusiva della verifica amministrativo-contabile svolta dalla Ragioneria generale dello Stato, deducendo, in sintesi: violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 509/1994, nonché difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, con riguardo ai passaggi di personale tra l'ente previdenziale e la società immobiliare controllata, ritenuti non soggetti al principio del pubblico concorso; violazione dell'art. 5, comma 7, d.l. 95/2012 e difetto dei presupposti, poiché l'indennità ad personam destinata a compensare la riduzione del valore del buono pasto sarebbe stata prevista da contrattazione integrativa; violazione dell'art. 5 d.lgs. 509/1994 e dell'art. 60 d.lgs. 165/2001, nonché contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione, relativamente alle indennità apicali, all'assegno di qualificazione, ai superminimi e al premio aziendale di risultato; violazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, del d.m. 30 gennaio 2015, dell'art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 80 e 102 d.lgs. 50/2016, con riguardo alla mancata acquisizione del CIG, del DURC e delle dichiarazioni di regolare esecuzione per alcuni affidamenti e per l'adesione a una società operante nel settore della previdenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall'eccezione ministeriale di inammissibilità fondata sulla natura non provvedimentale degli atti impugnati, ritenuta comunque non fondata alla luce della giurisprudenza richiamata. Il Collegio ha qualificato l'ente ricorrente come soggetto formalmente privatizzato ma sostanzialmente pubblicistico: esso svolge una funzione previdenziale di rilievo costituzionale, alimentata da iscrizione e contribuzione obbligatorie, e impiega risorse aventi valenza pubblicistica. Ne consegue l'assoggettamento a rigorosi principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento, controllo della spesa ed evidenza pubblica. Il primo motivo è stato respinto perché, anche senza applicare in senso stretto la disciplina del pubblico concorso, i passaggi diretti e reciproci di personale tra fondazione e società controllata risultavano eccentrici e privi di adeguata giustificazione giuridica, potenzialmente idonei a eludere i controlli sulla spesa e incompatibili con procedure selettive e comparative. Il secondo motivo è stato respinto perché l'indennità ad personam prevista dall'accordo integrativo del 19 novembre 2012 costituiva un'elusione del limite di sette euro previsto per i buoni pasto dall'art. 5, comma 7, d.l. 95/2012, limite applicabile anche all'ente ricorrente. Il terzo motivo è stato respinto poiché le indennità apicali e gli assegni di qualificazione erano stati corrisposti anche in assenza dei requisiti del contratto collettivo, l'assegno di qualificazione non era stato riassorbito nei passaggi di livello o area, i superminimi erano privi di base contrattuale e concessi senza adeguata correlazione a merito o professionalità, mentre il premio aziendale di risultato 2020 era stato erogato senza effettivo riferimento agli obiettivi e ai criteri previsti dall'accordo integrativo e senza valutazione delle performance individuali. Il quarto motivo è stato respinto perché il CIG non risultava acquisito per un contratto con una società di consulenza, le contestazioni sulla tracciabilità non erano state adeguatamente documentate, il DURC relativo all'adesione a una società di servizi previdenziali non risultava acquisito e mancavano le attestazioni di regolare esecuzione per alcune prestazioni. L'appartenenza dell'ente al genus degli organismi di diritto pubblico rendeva applicabile la disciplina degli affidamenti pubblici anche a tali attività. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, lett. d), l. 196/2009

    Costituisce la base normativa del procedimento di verifica amministrativo-contabile svolto dalla Ragioneria generale dello Stato nei confronti dell'ente previdenziale.

  • artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 509/1994

    La privatizzazione formale dell'ente previdenziale non esclude la permanenza della funzione previdenziale pubblica e dei relativi vincoli di controllo e di gestione.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento, insieme alla trasparenza, orientano anche l'attività di un ente formalmente privato ma sostanzialmente pubblico.

  • art. 5, comma 7, d.l. 95/2012

    Il limite di sette euro relativo al valore dei buoni pasto si applica anche all'ente previdenziale privatizzato e non può essere eluso mediante un'indennità compensativa prevista dalla contrattazione integrativa.

  • art. 5 d.lgs. 509/1994

    Rileva nel quadro dei poteri di vigilanza e controllo sugli enti previdenziali privatizzati.

  • art. 60 d.lgs. 165/2001

    Richiamato con riguardo ai controlli sulla gestione e sulla spesa del personale.

  • art. 3 l. 136/2010

    Impone gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ritenuti applicabili all'ente sostanzialmente pubblico.

  • d.m. 30 gennaio 2015

    Richiamato in relazione all'acquisizione del DURC.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente quale parametro relativo all'obbligo di motivazione; la censura è stata respinta.

  • artt. 80 e 102 d.lgs. 50/2016

    Richiamati in relazione ai requisiti degli operatori economici e alla regolare esecuzione delle prestazioni affidate; il TAR ha ritenuto applicabile la disciplina degli affidamenti pubblici all'ente.

Massime di principio

  • La privatizzazione formale di un ente previdenziale a contribuzione obbligatoria non elimina la natura sostanzialmente pubblicistica della funzione esercitata, delle risorse gestite e dei relativi obblighi di controllo, trasparenza e corretta gestione della spesa.
  • Un ente previdenziale privatizzato, in quanto soggetto sostanzialmente pubblico, deve assicurare procedure di selezione e valutazione comparativa del personale idonee a garantire trasparenza, imparzialità e parità di accesso; i passaggi diretti e liberamente organizzati tra l'ente e una società controllata possono essere censurati anche senza applicazione integrale della disciplina del pubblico concorso.
  • I limiti di spesa applicabili ai soggetti pubblici non possono essere elusi attraverso istituti retributivi formalmente diversi ma sostanzialmente compensativi, anche se introdotti mediante contrattazione integrativa.
  • La corresponsione di indennità, assegni, superminimi o premi aziendali da parte di un ente previdenziale sostanzialmente pubblico deve trovare fondamento nella disciplina contrattuale applicabile e rispettarne requisiti, criteri, obiettivi e verifiche; l'erogazione indiscriminata o priva di collegamento con merito, professionalità e risultati è illegittima.
  • Gli enti previdenziali privatizzati qualificabili come organismi di diritto pubblico sono soggetti alla disciplina degli affidamenti pubblici, inclusi gli obblighi relativi a CIG, tracciabilità dei flussi finanziari, DURC e attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Come è indicizzato

MaterieEfficacia ed esecuzione del provvedimentoRequisiti di partecipazione ed esclusioneEsecuzione del contratto pubblicoRiordino e organizzazione della PA
RamiProcedimento amministrativoContratti pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativa
SottomaterieRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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