Sentenza n. 1289/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 7 agosto 2021, n. 283
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 9 dicembre 2021. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto al computo integrale del servizio pre-ruolo, al reinquadramento nella fascia retributiva 3-8 anni e al pagamento di euro 6.109,39, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha chiesto che il Ministero fosse obbligato a dare esatta esecuzione alla pronuncia, mediante il reinquadramento con il riconoscimento anche di 9 mesi e 15 giorni di anzianità pregressa, la corresponsione delle relative differenze retributive dal 1° settembre 2014 e il pagamento della somma liquidata nella sentenza civile, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile perché la sentenza civile conteneva criteri sufficientemente determinati per quantificare gli emolumenti dovuti e l'ottemperanza non richiedeva ulteriori accertamenti sul rapporto di lavoro. Ha inoltre accertato che la pronuncia era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e non era stata eseguita, ritenendo così integrate le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. e dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di eseguire la sentenza entro novanta giorni dalla notificazione della decisione, reinquadrando la ricorrente nella seconda fascia retributiva 3-8 anni con il computo integrale del servizio pre-ruolo, includendo i 9 mesi e 15 giorni non conteggiati, corrispondendo le differenze retributive dal 1° settembre 2014 con la maggior somma tra interessi e rivalutazione, e pagando euro 6.109,39 oltre agli accessori. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, quale commissario ad acta, senza compenso. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di euro 1.500,00 per spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione della sentenza e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è ritenuta applicabile all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario suscettibili di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il giudice ne richiama la rilevanza ai fini delle condizioni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 278 c.p.c.
la condanna generica - che postula sia tuttora "controversa la quantità della prestazione dovuta"
La sentenza oggetto di ottemperanza non è una condanna generica quando individua il criterio per determinare gli emolumenti dovuti; in tal caso l'esecuzione non richiede un nuovo accertamento giudiziale sulla quantificazione.
Massime di principio
- È ammissibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pronuncia abbia già definito il rapporto controverso e contenga criteri sufficientemente determinati per quantificare le prestazioni dovute, senza necessità di ulteriori accertamenti sul rapporto di lavoro.
- Una condanna non è meramente generica, e può quindi essere eseguita in sede di ottemperanza, quando la sentenza individua i criteri necessari per determinare gli emolumenti spettanti, anche se la concreta quantificazione deve essere effettuata dall'amministrazione.
- L'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione, integra i presupposti per ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine e per prevedere la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione debitrice, eventualmente delegato dal dirigente designato; quando si tratti di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, non spetta alcun compenso commissariale.
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