Cassazione Penale, Ordinanza n. 21361/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il solo motivo dedotto non rispettasse il requisito di specificità imposto dall'art. 581 c.p.p. perché non correlato in modo argomentato alle ragioni della sentenza impugnata. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo con cui si lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era formulata in modo del tutto generico e indeterminato, priva della specifica enunciazione delle ragioni di diritto e dei puntuali riferimenti alla motivazione della decisione impugnata, con conseguente impossibilità per il giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il motivo di ricorso deve essere specifico, cioè contenere una critica argomentata e correlata alla motivazione della decisione impugnata; la genericità e l'assenza di puntuali riferimenti fattuali e giuridici comportano l'inammissibilità del ricorso.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione richiede non solo che la censura sia intelligibile al suo interno, ma anche che sia effettivamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
- Un ricorso fondato su deduzioni generiche, prive di puntuale correlazione con gli argomenti della decisione gravata, è inammissibile perché non consente al giudice di legittimità di individuare i rilievi proposti e svolgere il sindacato richiesto.
- La mancanza di specificità può emergere sia per genericità intrinseca del motivo sia per apparenza estrinseca, quando non vi sia adeguata relazione tra la complessità della sentenza impugnata e la struttura dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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